Criteri di liquidazione del risarcimento concorso del danneggiato ex art. 1227 c.c. – configurabilità concorso omissivo del danneggiato – colpa generica – sufficienza
In tema di risarcimento del danno, al fine di integrare la fattispecie di cui all’art. 1227, primo comma, c.c. – applicabile per l’espresso richiamo di cui all’art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale il comportamento omissivo del danneggiato rilevante non e’ solo quello tenuto in violazione di un obbligo giuridico specifico, ma anche più genericamente quello tenuto in violazione delle norme comportamentali di diligenza e correttezza. Ciò comporta che sussiste il comportamento omissivo colposo del danneggiato, ogni qual volta il suo non attivarsi per evitare che si verifichi un evento lesivo abbia concorso a produrre l’evento in suo danno.
La sentenza in commento costituisce l’occasione di esposizione, da parte dei giudici della Cassazione, della concezione giurisprudenziale maggioritaria in ordine alle conseguenze che il concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dellarticolo 1227 del codice civile, può avere ai fini del risarcimento del danno._x000d_
I giudici della Cassazione, dopo aver escluso la sussistenza di alcuna responsabilità in capo allimpresa edile il cui cantiere era stato allagato a causa dello straripamento di un canale scolmatore di proprietà del Comune, hanno condannato lente pubblico al risarcimento del danno causato dai difetti di costruzione dellargine del canale e dallomessa manutenzione dello stesso._x000d_
Per comprendere meglio il ragionamento seguito dalle Sezioni Unite, appare opportuno analizzare il contenuto dellarticolo 1227 del codice civile._x000d_
Larticolo prevede che 1. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e lentità delle conseguenze che ne sono derivate. 2. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando lordinaria diligenza._x000d_
A differenza dellipotesi regolata dal primo comma, che concerne lincidenza del comportamento colposo del creditore danneggiato nella determinazione del danno, e rileva ai fini di una proporzionale riduzione del risarcimento, lipotesi disciplinata dal secondo comma prevede che, in presenza di un fatto dannoso imputabile, sotto il profilo causale, al solo debitore, il danno risarcibile è escluso limitatamente alle conseguenze ulteriori che il creditore avrebbe potuto evitare con il proprio comportamento, successivo allevento dannoso._x000d_
Nella controversia in oggetto, il Comune era stato condannato al risarcimento del danno subito dallimpresa edile, in quanto non aveva posto in essere tutti gli interventi, sullargine del canale, idonei ad evitare lallagamento del cantiere._x000d_
Avverso questa decisione il Comune ricorreva in Cassazione sottolineando come i giudici del merito non avessero correttamente valutato la corresponsabilità nella causazione dellevento dannoso dellimpresa edile che, secondo la difesa dellente pubblico, non aveva realizzato linnalzamento dellargine del canale, idoneo ad evitare lesondazione, pur avendo lobbligo di realizzare questa misura di sicurezza._x000d_
I giudici della Cassazione hanno sottolineato come la funzione dellarticolo 1227 c.c. è quella di
regolare, ai fini della causalità di fatto, lefficienza causale del fatto colposo del leso, con conseguenze sulla determinazione dellentità del risarcimento, ed una volta ritenuto che detta norma trova il suo inquadramento nel principio causalistico, secondo cui se tutto levento lesivo è conseguenza del comportamento colposo del danneggiato, risulta interrotto il nesso di causalità con le possibili cause precedenti, rimane solo da esaminare quando il comportamento omissivo del danneggiato possa essere idoneo a costituire causa esclusiva o concausa dellevento lesivo._x000d_
Su tale ultima questione, le Sezioni Unite, dopo aver analizzato gli orientamenti contrastanti della giurisprudenza civile, hanno chiarito come
stante la genericità dell’art. 1227, c. I, c.c. Sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica._x000d_
Alla luce di tale principio, le Sezioni Unite, hanno ritenuto che il giudice di merito deve sempre valutare se il comportamento omissivo tenuto dal danneggiato, rilevante sotto il profilo eziologico, sia stato connotato da colpa sia pure generica, modificando in tal modo il principio rigido espresso dalla stessa Cassazione Civile, con la sentenza n. 24320 del 30/09/2008 secondo cui il concorso del danneggiato, ai fini dellesclusione o limitazione del risarcimento del danno, non può essere invocato allorché la vittima del fatto illecito abbia omesso di rimuovere tempestivamente una situazione di pericolo creata dallo stesso danneggiante, e dalla quale, con il concorso di ulteriori elementi causali, sia derivato il pregiudizio del quale si chiede il risarcimento._x000d_
In base a queste considerazioni la Cassazione ha condiviso la decisione del giudice del merito che aveva escluso la sussistenza di un comportamento colposo dellattrice, in quanto non sussisteva alcun obbligo per limpresa edile di alzare largine del canale scolmatore con una struttura in cemento armato che, tra laltro, avrebbe modificato un immobile di proprietà di un ente pubblico, in assenza di qualsiasi autorizzazione._x000d_
In conclusione, secondo i giudici della Cassazione, il Comune era lunico soggetto legittimato ad effettuare gli interventi sullargine del canale e di conseguenza ha confermato la sua responsabilità in merito al risarcimento dei danni causati dallinondazione del cantiere edile.
Cassazione Civile, SS. UU., sentenza del 21.11.2011, n. 24406