25 Agosto 2003

Danni – Patrimoniali e non – Danno da uccisone di congiunto (danno parentale)- Tutela costituzionale – Riconducibilità all’art. 2059 c.c.

“L’interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale si concreta nell’interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, all’inviolabilità della libera e piena esplicazione della attività realizzatrici della persona umana, nell’ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 Cost. Esso si colloca nell’area del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., in raccordo con le suindicate norme della Costituzione e si distingue sia dall’interesse al bene salute (protetto dall’art. 32 cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno biologico), sia dall’interesse all’integrità morale (protetto dall’art. 2 cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno morale soggettivo)”.

Cassazione civile, sez. III, 19 agosto 2003, n. 12124