Danni Patrimoniali e non Danno da uccisone di congiunto (danno parentale)- Tutela costituzionale – Riconducibilità allart. 2059 c.c.
Linteresse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale si concreta nellinteresse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nellambito della famiglia, allinviolabilità della libera e piena esplicazione della attività realizzatrici della persona umana, nellambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 Cost. Esso si colloca nellarea del danno non patrimoniale di cui allart. 2059 c.c., in raccordo con le suindicate norme della Costituzione e si distingue sia dallinteresse al bene salute (protetto dallart. 32 cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno biologico), sia dallinteresse allintegrità morale (protetto dallart. 2 cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno morale soggettivo).
Cassazione civile, sez. III, 19 agosto 2003, n. 12124