Emotrasfusione o assunzione di emoderivati Sangue infetto Patologie contratte prima dellinvenzione dei test diagnostici Responsabilità del Ministero della Sanità Esclusione
Va confermata la pronuncia di merito con cui il Ministero della Sanità, che aveva reso possibile la circolazione di sangue o emoderivati infetti, in violazione dei propri doveri istituzionali e di specifici obblighi di legge, è stato ritenuto responsabile nei confronti di quanti avevano contratto patologie per infezioni HBV, HIV e HCV, a seguito di trasfusioni o assunzioni di emoderivati effettuate in epoca successiva al momento in cui, per ciascuna di tali patologie, furono approntati i relativi test diagnostici. Deve escludersi, non ricorrendo il nesso causale tra la condotta omissiva addebitata allAmministrazione e levento lesivo, né gli estremi di un comportamento colposo, la responsabilità del Ministero della Sanità, nei confronti di quanti avevano contratto patologie per infezioni HBV, HIV e HCV, a seguito di trasfusioni o assunzioni di emoderivati effettuate in epoca anteriore al momento in cui, per ciascuna ti tali patologie, furono approntati i relativi test diagnostici.
Con la sentenza in epigrafe, la S.C. ha escluso la responsabilità del Ministero per le infezioni contratte prima che ci fossero certezze diagnostiche su epatite e AIDS, ovvero prima che la scienza medica avesse introdotto i test immunologici: sostanzialmente viene riconosciuta la responsabilità del Dicastero, ma con dei limiti temporali, dato che i test immunologici sul sangue sono stati introdotti in epoche differenti (nel 1978 per lepatite B, nel 1985 per lHIV e nel 1998 per lepatite C)._x000d_
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Cass. Civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11609