Fondo patrimoniale
In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (conf. Cass. 31 maggio 2006, n. 12998; 8 luglio 2003, n. 11230). Il giudice di merito ha accertato che la società appellata era consapevole dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia perché a conoscenza della funzione di garanzia, che aveva il debito cambiario, di obbligazioni di una società in precarie condizioni economiche. Tale giudizio di fatto, che implica l'esclusione di un'inerenza diretta ed immediata del debito cambiario ai bisogni della famiglia, trovando causa piuttosto nell'assunzione di garanzia in relazione ai debiti della società in precarie condizioni economiche (e di cui la stessa creditrice sarebbe stata consapevole), non è stato impugnato specificatamente mediante la denuncia di vizio motivazionale. In presenza del presupposto di fatto accertato dalla corte territoriale, la censura in termini di violazione di legge si traduce in istanza di revisione del giudizio di fatto, implicante uno scrutinio precluso nella presente sede di legittimità.
L’ordinanza in esame conferma il principio di costante applicazione giurisprudenziale in ragione del quale la linea di confine tra aggredibilità o meno dei beni rientranti nel fondo patrimoniale è rappresentata dalla relazione esistente tra lo scopo per cui il debito è stato contratto e i bisogni della famiglia: i beni del fondo patrimoniale potranno essere aggrediti in sede esecutiva soltanto ove le obbligazioni siano state assunte per soddisfare bisogni della famiglia, in caso contrario opera la limitazione di responsabilità patrimoniale.
La nozione di “debiti contratti a soddisfacimento dei bisogni della famiglia” comprende – nella prassi giurisprudenziale – le spese di gestione del fondo, le obbligazioni assunte per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, il miglioramento e l’incremento dei beni costituiti in fondo, ossia spese necessarie, da un lato, a conservare e, dall’altro, a incrementare la capacità produttiva dei beni ed il conseguente soddisfacimento degli interessi rispetto ai quali i beni risultano destinati e vincolati. In linea di principio, pertanto, il fondo patrimoniale risponde, non solo per le obbligazioni contratte al fine di soddisfare le naturali esigenze discendenti dal ménage domestico-familiare, ma anche per i debiti contratti al fine di assicurare l’armonico sviluppo della famiglia; devono, invece, escludersi le obbligazioni funzionali al soddisfacimento di mere esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cass. n. 25443/2017; Cass. n. 15886/2014).
Perché il fondo patrimoniale realizzi in concreto una limitazione della responsabilità patrimoniale, occorre la ricorrenza di un ulteriore presupposto, di natura soggettiva: il creditore deve essere a conoscenza dell’estraneità dell’obbligazione rispetto ai bisogni della famiglia.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto provata tale circostanza in quanto si trattava di debito cambiario avente funzione di garanzia rispetto alle obbligazioni di una società (amministrata da un coniuge) in precarie condizioni economiche. Tale accertamento di fatto, non essendo stato specificamente impugnato dal ricorrente, doveva ritenersi incontestabile in sede di legittimità.
Rosalia Calandrino