La banca ha l’onere di allegare non solo il decorso del termine prescrizionale ma anche la natura solutoria delle rimesse
L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens. Grava sulla banca, a fronte di un rapporto di conto corrente con apertura di credito, l'onere di allegare, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione - e poi di provare, ai fini della fondatezza dell'eccezione, - non solo il mero decorso del tempo, ma anche l'ulteriore circostanza dell'avvenuto superamento, ad opera del cliente, del limite dell'affidamento. Tale attività di allegazione, per quanto "attenuata" nella relativa deduzione (e, cioè, senza la necessità di un'allegazione analitica delle rimesse ritenute solutorie), deve, però, comunque recare un grado di specificità tale da consentire alla controparte un adeguato esercizio di difesa sul punto, e, in mancanza, la relativa eccezione deve essere respinta, in quanto genericamente formulata (prima che infondata).
Il provvedimento in commento consente di ricordare la nota distinzione tra rimesse con funzione solutoria e rimesse con funzione ripristinatoria al fine di individuare il dies a quo nella decorrenza del termine prescrizionale dell’azione di indebito in caso di applicazione di interessi in misura superiore a quella legale.
Come ampiamente confermato in giurisprudenza, soltanto nel caso in cui la rimessa in conto corrente abbia valore di pagamento è possibile fare decorrere il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione, dal momento che il diritto a ripetere quanto prestato indebitamente sorge nel momento in cui si realizza lo spostamento di ricchezza dal tradens all’accipiens e, pertanto, “la sola annotazione di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista, al fine della decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione, è di per sé scarsamente significativa, occorrendo verificare se, pendente il contratto di apertura di credito e prima della chiusura del conto, il correntista abbia effettuato, oltre ai prelevamenti, anche versamenti e se detti versamenti possano essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), aventi lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca”.
Lo spostamento patrimoniale legittimante, ove indebito, l’azione di ripetizione è quello che consiste in un versamento eseguito su un conto in passivo (o “scoperto”), cui non accede alcuna linea di credito in favore del correntista, o in un versamento destinato a coprire un passivo che eccede i limiti dello scoperto e non anche nel caso in cui il versamento in conto abbia mera finalità ripristinatoria della provvista a fronte di un passivo che non supera il limite dell’affidamento concesso.
Ciò posto, la decisione in commento precisa il riparto dell’onere probatorio in merito all’acccertamento della natura solutoria o ripristinatoria della rimessa in conto corrente, chiarendo che “trattandosi di un fatto negativo estraneo alla fattispecie costitutiva del diritto azionato, formato esclusivamente dall’illegittimo computo degli importi annotati in conto per interessi e commissione di massimo scoperto, e non implicante necessariamente la contestazione dei movimenti che ne hanno causato l’addebito (i quali possono ben essere ritenuti dal correntista effettivamente esistenti e correttamente contabilizzati), ma solo quella delle partite periodicamente iscritte al predetto titolo, e che incombe invece alla banca che eccepisca la prescrizione del credito l’onere di far valere l’avvenuta effettuazione di rimesse solutorie in pendenza del rapporto, non essendo configurabile, in mancanza di tali versamenti, l’inerzia del creditore, che rappresenta il fatto costitutivo dell’eccezione” (Cass. n. 18291/2017).
Detto altrimenti, è onere della banca, a fronte di un rapporto di conto corrente con apertura di credito, allegare, ai fini dell’ammissibilità dell’eccezione di prescrizione, non il solo decorso del termine ma anche e soprattutto l’avvenuto superamento, da parte del cliente, del limite dell’affidamento, senza la necessaria allegazione analitica delle rimesse ritenute solutorie.
Rosalia Calandrino