14 Novembre 2018

La conoscenza del mercato da parte dell’investitore non esonera l’intermediario dagli obblighi informativi

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 ottobre 2018, n. 24393 (Rel. Dolmetta)
La sussistenza di una buona conoscenza del mercato finanziario, tratta dall'esperienza della relativa pratica, non può incidere sulla consistenza degli obblighi informativi dell'intermediario; infatti, come ha rilevato la pronuncia n. 8333/2018, la «buona conoscenza del mercato finanziario è indizio, [...], della capacità di distinguere tra investimenti consigliabili e sconsigliabili, sempre che, però, si disponga delle necessarie informazioni sullo specifico prodotto oggetto dell'operazione, che dunque si ha tutto l'interesse a ricevere».

La decisione in commento conferma la necessarietà dell’adempimento, da parte dell’intermediario finanziario, degli obblighi informativi anche nel caso in cui il cliente sia “esperto”.
La dichiarata propensione ad un rischio elevato non consente di ritenere adeguata ogni operazione posta in essere dall’intermediario, risultando invece necessario valutare caso per caso, anche a fronte di un investitore con esperienza dichiarata in campo finanziario. La «buona conoscenza» dell’investitore, infatti, in quanto frutto del mero accumularsi delle operazioni effettuate, “ha particolarmente bisogno di essere vigilata e nutrita dalla doverosa professionalità dell’intermediario”.
Le conoscenze di cui risulti in possesso il cliente devono comunque essere indirizzate dall’intervento dell’intermediario, il quale è comunque tenuto a prospettare un adeguato quadro informativo di modo che il cliente possa selezionare tra gli investimenti rischiosi quelli, a suo giudizio, con maggiori probabilità di successo: “La prestazione dell’informazione circa margini e termini di rischio di una specifica operazione si pone come momento in sé funzionale a che l’investitore vada a considerare – nel caso, a riconsiderare – gli effettivi suoi interessi e propensione a procedere nel senso di investimenti particolarmente rischiosi. E non già – questo è il punto – rispetto all’astratto atteggiarsi una categoria concettuale, secondo quanto per regola avviene nel momento del rilascio, da parte dell’investitore, della dichiarazione generale sui propri obiettivi di investimento. Bensì con riferimento a una singola, concreta operazione di investimento, come ormai individuata in tutti i suoi aspetti salienti”.

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Rosalia Calandrino