20 Agosto 2018

La forma scritta richiesta per la stipulazione di interessi ultralegali non richiede la specifica indicazione per iscritto del tasso applicabile

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 4 luglio 2018, n. 17496
Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto attraverso il richiamo, per iscritto, a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione, anche unilaterale, del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa all'arbitrio del creditore, sulla base di una disciplina legata ad un parametro centralizzato, fissato su scala nazionale e vincolante, come il tasso unico di sconto o il tasso di cambio di una valuta.

La decisione in commento conferma un vecchio indirizzo giurisprudenziale: la previsione della forma scritta per la determinazione di interessi in misura superiore al tasso legale non richiede la necessaria indicazione in cifre del tasso, risultando sufficiente il rinvio a criteri che ne consentano la quantificazione in modo certo e obiettivo.
Un parametro esterno al contratto, fissato su base nazionale, come il tasso unico di sconto o il tasso di cambio di una valuta, deve ritenersi conforme alla prescrizione di forma di cui all’art. 1284, ultimo comma, c.c.
Invero, si tratta di un’opinione sconfessata da recenti pronunce, nelle quali si adotta una lettura particolarmente restrittiva in ragione della quale l’onere formale imposto dall’art. 1284, comma 3, c.c. andrebbe inteso nel senso di non potere prescindere da una esplicita indicazione in contratto del tasso ultralegale al fine di poterlo ritenere valido.
Più precisamente, è stato affermato, contrariamente al principio fatto proprio dalla decisione in esame, che: “In tema di contratti bancari, affinché una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata, deve avere forma scritta e contenere l’indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa. Tale condizione, che nel regime anteriore all’entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992, n. 154, poteva ritenersi soddisfatta anche “per relationem”, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, oggi può dirsi soddisfatta solo quando il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante” (Cass. Civ., Sez. III, sentenza 7 marzo 2017, n. 5609, in banche dati Le leggi d’Italia, da cui è tratta la massima citata; in senso conforme: Trib. Catania, Sez. IV, sentenza 21 febbraio 2018).

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Rosalia Calandrino