28 Maggio 2018

La presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare determina l’interruzione, con effetti permanenti, della prescrizione del credito

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 2 marzo 2018, n. 4927
La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma cod. civ., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310, primo comma, del codice civile. Né rileva, ai fini dell'efficacia di tale atto interruttivo, la circostanza che nei confronti del condebitore solidale del fallito il creditore abbia ottenuto un provvedimento che riconosce l'esistenza del credito con efficacia di giudicato (nella specie, decreto ingiuntivo non opposto).

La decisione in esame chiarisce l’effettiva portata e le concrete ricadute di un principio già noto in giurisprudenza, quale è il riconoscimento di effetti interruttivi permanenti alla domanda di insinuazione nel fallimento.
Alla stregua della domanda giudiziale, anche la domanda di insinuazione nel passivo fallimentare determina l’interruzione del decorso della prescrizione del diritto di credito con effetti permanenti sino alla chiusura della procedura concorsuale.
Non si dubita dell’applicabilità dell’art. 2945 c.c. al caso di specie; la questione ulteriore affrontata è rappresentata dalla possibilità di estendere tali effetti interruttivi anche al condebitore solidale del fallito.
Il giudice d’appello lo aveva escluso seguendo un ragionamento ritenuto non condivisibile dal giudice di legittimità. Più precisamente, la Suprema Corte ritiene che la circostanza che rispetto ad uno dei condebitori in solido sia intervenuto accertamento passato in giudicato (decreto ingiuntivo non opposto) non sia ostativa all’estensione dell’interruzione della prescrizione anche al medesimo condebitore.
La norma in ragione della quale il giudice di merito ha escluso l’operatività dell’interruzione della prescrizione anche nei riguardi del condebitore solidale del fallito è l’art. 1306 c.c., che, in effetti, prevede che il condebitore possa opporre al creditore la sentenza pronunciata tra quest’ultimo ed un altro condebitore, salvo che la sentenza sia fondata su ragioni personali al condebitore. La detta opponibilità incontra il limite del giudicato: la formazione del giudicato nei riguardi di uno dei condebitori in solido impedisce che questi possa avvalersi del successivo giudicato favorevole ad altri condebitori, in quanto “caratteristica del giudicato è quella di non venire meno per effetto di successive pronunce tra le parti” (cfr. Cass. n. 22696/2015).
L’impermeabilità della pronuncia passata in giudicato rispetto ad altre successive pronunce non rileva, però, in merito alla differente questione dell’interruzione del termine di prescrizione, con applicazione piena dll’art. 1310 c.c. che, come noto, estende gli effetti degli atti interruttivi posti in essere dal creditore nei confronti di uno dei debitori in solido anche agli altri condebitori.
Conseguentemente, nel caso di specie, l’esistenza della domanda di insinuazione nel passivo fallimentare, quale valido atto di interruzione del diritto di credito, ha determinato l’interruzione della prescrizione con effetti permanenti anche nei confronti del condebitore in solido del fallito.

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Rosalia Calandrino