29 Giugno 2018

La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito l’incasso di un assegno bancario non trasferibile, a persona diversa dal beneficiario, ha natura contrattuale

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 21 maggio 2018, n. 12477
La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso.

Le Sezioni Unite intervengono a sedare il contrasto giurisprudenziale sorto in tema di responsabilità della banca negoziatrice che abbia consentito l’incasso di assegno dotato di clausola di intrasferibilità a soggetto diverso dal beneficiario.
Non risultava chiara, infatti, la natura giuridica della responsabilità in questione e, soprattutto, il modo in cui intendere la colpevolezza della banca.
Si contendevano il campo due distinti orientamenti: il primo (Cass. n. 1098/1999 e in senso conforme Cass. n. 1978/2000; Cass. n. 9141/2001; Cass. n. 10190/2001; Cass. n. 3654/2003; Cass. n. 7949/2010) sosteneva l’applicabilità dell’art. 43 l.a., quale norma disciplinante in modo autonomo l’adempimento dell’assegno non trasferibile e prevedente che “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento”, con l’effetto di ritenere responsabile la banca che avesse effettuato il pagamento a chi non era legittimato a riceverlo “a prescindere dalla sussistenza dell’elemento colpa nell’errore sull’identificazione dello stesso prenditore”; il secondo, invece, assegnava centralità al criterio della colpa, facendo discendere la responsabilità della banca negoziatrice dalla violazione del dovere di diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. n. 3405/2016; Cass. n. 14777/2016; Cass. n. 1377/2016; Cass. n. 16332/2016; Cass. n. 26947/2016).
La pronuncia in commento, dando seguito ad un precedente arresto delle Sezioni Unite (Cass., Sez. un., n. 14712/2007), nel confermare la natura contrattuale della responsabilità della banca che abbia consentito di incassare un assegno non trasferibile ad un soggetto diverso da quello legittimato, ha chiarito come la detta banca possa ritenersi esente da responsabilità nel caso in cui riesca a provare di avere usato, nel consentire l’incasso dell’assegno non trasferibile, la richiesta diligenza professionale.
Un’ultima considerazione: la natura contrattuale della responsabilità in esame viene fatta discendere dal “contatto qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buon fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c.

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Rosalia Calandrino