20 Aprile 2000

Maxi – tamponamento – Mancata identificazione veicolo tamponatore – Esclusa operatività Fondo di garanzia vittime della strada

“Ai fini dell’applicabilità dell’art. 19 comma 1 lett. a) l. n. 990 del 1969 (sinistro cagionato da veicolo non identificato) è necessario che la causa del danno sia ignota, cioè sconosciuta per impossibilità oggettiva di giungere alla sua identificazione. Tale norma, pertanto, non può essere invocata dal conducente che, rimasto coinvolto in un maxi – tamponamento, non abbia provveduto alla identificazione dell’autovettura che lo ha urtato da tergo, diversamente da tutti gli altri soggetti coinvolti nell’incidente relativamente ai rispettivi responsabili dei danni patiti”.

Giudice di pace Bologna, 14 aprile 2000