04 Giugno 2013

Modifiche Legislative – Pignoramento presso terzi – Presunzione di non contestazione del credito in caso di inerzia del terzo

– Legge 24 dicembre 2012, n. 228, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (Legge di Stabilità 2013)” La legge di Stabilità 2013 modifica in maniera significativa la disciplina dei pignoramenti presso terzi, la quale trova applicazione per i procedimenti di espropriazione instaurati dal 1° gennaio 2013. La novità più dirompente 

– Legge 24 dicembre 2012, n. 228, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (Legge di Stabilità 2013)”

La legge di Stabilità 2013 modifica in maniera significativa la disciplina dei pignoramenti presso terzi, la quale trova applicazione per i procedimenti di espropriazione instaurati dal 1° gennaio 2013.

La novità più dirompente riguarda la presunzione dell’esistenza del credito in caso di non contestazione da parte del terzo.

In particolare, nelle ipotesi di pignoramento relativo a somme derivanti da rapporto di lavoro, il credito si considera non contestato e viene immediatamente assegnato al creditore procedente in caso di mancata dichiarazione da parte del terzo.

In tutte le altre ipotesi di pignoramento, il Giudice concede al terzo la possibilità di contestare il credito in una nuova udienza; in caso di mancata comparizione, il Giudice assegna il credito pignorato, ritenendo non contestato il relativo obbligo.

In caso di contestazioni, il Giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza impugnabile ex art. 617 c.p.c.

Di seguito, il testo con le modifiche di cui alla legge n. 228/2012, art. 1, commi 20 e 21.

Art. 1, comma 20:

“Al codice di procedura civile, libro terzo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 543, secondo comma:

a) al numero 3), dopo le parole: “tribunale competente” sono inserite le seguenti parole: “nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente”;

b) al numero 4), dopo le parole: “a mezzo raccomandata” sono inserite le seguenti parole: “ovvero a mezzo posta elettronica certificata”;

2) all’articolo 547, primo comma, dopo le parole: “creditore procedente” sono inserite le seguenti parole: “o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata”;

3) l’articolo 548 è sostituito dal seguente: “Art. 548 – (Mancata dichiarazione del terzo) – Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all’udienza il creditore dichiara di non avere ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva.

L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti fondata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”;

4) l’articolo 549 è sostituito dal seguente: “Art. 549 – (Contestata dichiarazione del terzo) – Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza.

L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e ni termini di cui all’articolo 617”.

Art. 1, comma 21:

“Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all’entrata in vigore della presente legge”.

Avv. Claudia Moretti