28 Ottobre 2011

Natura giuridica del rapporto tra compagnie assicurative aderenti alla C.A.R.D. – Delegazione cumulativa non liberatoria – Art. 1268 c.c.

Il fatto_x000d_
Tizio conveniva in giudizio Caio e la compagnia assicurativa di quest’ultimo, onde ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di sinistro stradale._x000d_
La compagnia assicurativa di Caio rimaneva contumace ed invece interveniva volontariamente in causa la compagnia assicurativa dell’attore, la quale sosteneva di agire per conto della compagnia assicurativa di Tizio, in virtù della sottoscrizione tra le assicuratrici della c.d. C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)._x000d_
La pronuncia in esame si palesa alquanto interessante in merito alla natura giuridica del rapporto tra le due compagnie assicuratrici, tale da rendere lecito l’intervento volontario rappresentativo._x000d_
Ritiene il Tribunale di Milano che “il rapporto tra le due compagnie assicuratrici integri la fattispecie della delegazione cumulativa non liberatoria (art. 1268 c.c.)”._x000d_
La norma disciplina un’ipotesi di modificazione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio, che può comportare la successione di un nuovo debitore al debitore originrio (nel caso di delegazione liberatoria) ovvero l’affiancarsi ad esso di un nuovo debitore con conseguente rafforzamento della garanzia patrimoniale del creditore, come appunto nel caso in esame. _x000d_
Nell’ambito del rapporto di provvista (tra delegante e delegato) diverse sono le ragioni che possono indurre il terzo delegato ad assumere il debito del delegante, ovvero a provvedere al pagamento del debito originario assunto dal delegante; nel caso in esame tale assunzione avviene in ragione della C.A.R.D._x000d_
A seguito della sottoscrizione della convenzione e del fatto illecito si individuano: _x000d_
a. il rapporto di valuta tra la compagnia assicurativa (delegante) del convenuto ed il danneggiato (delegatario); b. il rapporto di provvista tra la compagnia assicurativa del convenuto (delegante) e la compagnia assicurativa dell’attore (delegata)._x000d_
Di regola, nelle ipotesi di delegazione cumulativa, si applica il regime della solidarietà tra le obbligazioni assunte dal debitore principale (delegante) e nuovo debitore (delegato)._x000d_
Il Tribunale di Milano, nel caso concreto, ha ritenuto che l’atto di intervento volontario produca anche effetti giuridici sostanziali, integrando la manifestazione di volontà della compagnia assicurativa delegata ad obbligarsi verso l’attore procedente, ai sensi dell’art. 1268 c.c._x000d_
La convenzione C.A.R.D. E la dichiarazione contenuta nell’atto di intervento rendono opponibile all’attore tutte le eccezioni relative al rapporto tra quest’ultimo e la società assicurativa delegante, secondo quanto sancito dall’art. 1271 c.c.

Tribunale di Milano, Sez. X Civ., G.I. Dott. D. Spera, sent. 28.10.2011 n. 13052