25 Ottobre 2018

Nell’ammissione al passivo gli estratti conto sono sufficienti a provare il credito della Banca

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 12 settembre 2018, n. 22208
Nell'insinuare al passivo fallimentare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente la banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha a sua volta l'onere di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito relativamente alle contestazioni sollevate; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il Tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto contrattuale come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti, che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio.

La decisione in esame consente di soffermarsi sul tema dell’onere probatorio che la banca è chiamata ad assolvere al fine di ottenere l’insinuazione al passivo fallimentare di un proprio credito avente origine in un rapporto di conto corrente.
Indubbiamente, in base all’art. 2697 c.c., l’istituto di credito che si ritenga creditore nei confronti del cliente fallito, in forza di un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente, e che ne chieda l’ammissione al passivo, ha l’onere di dare piena prova del credito, producendo la documentazione relativa allo svolgimento del rapporto di conto corrente.
La posizione di terzietà occupata dal curatore, inoltre, impedisce al creditore di potere opporre allo stesso gli effetti derivanti, ex art. 1832 c.c., dall’approvazione anche tacita del conto da parte del correntista poi fallito.
Tali principi, pacificamente ammessi in giurisprudenza, non comportano però che l’estratto conto sia privo, in quanto tale, di valore probatorio nell’ambito dell’insinuazione al passivo fallimentare.
L’estratto conto, infatti, costituisce, di per sé, elemento probatorio atto a fondare la pretesa creditoria della banca, ove il curatore non contesti specifiche partite. In altri termini, a fronte della produzione degli estratti conto, è onere del curatore “procedere ad una verifica della documentazione prodotta dal creditore che si insinua al passivo”, controllando i dati dell’estratto conto e raffrontandoli con le risultanze in suo possesso.
Ove il curatore ravvisi l’esistenza di discrepanze, dovrà contestare in modo specifico la “verità storica delle singole operazioni oggetto di rilevazione contabile che non trovino adeguato riscontro”.
In caso contrario, il giudice “non potrà che prendere atto dell’evoluzione storica del rapporto contrattuale nei termini rappresentati all’interno dell’estratto conto integrale depositato, né potrà pretendere ulteriore documentazione a suffragio dei fatti storici in questo modo risultanti, pur mantenendo, come per regola generale, ogni più ampia possibilità di sollevare d’ufficio le eccezioni, non rilevabili ad esclusiva istanza di parte, giustificate in base ai fatti in tal modo acquisiti in causa”.
La mera constatazione dell’inidoneità degli estratti conto prodotti a provare l’evoluzione del rapporto e l’esistenza del credito, in mancanza di specifiche contestazioni da parte del curatore, non può considerarsi giustificazione atta ad escludere in modo legittimo l’ammissione al passivo fallimentare del credito.

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