Prescrizione civile – Eccezione di interruzione della prescrizione – Eccezione in senso stretto – Tassatività dei fatti interruttivi
L’interruzione (come la sospensione) della prescrizione, in replica all’eccezione di prescrizione formulata dal debitore, configura una controeccezione mirante a paralizzare l’eccezione avversaria, assimilabile alle eccezioni in senso stretto, e come tale non solo deve fondarsi su fatti tassativi contemplati negli art. 2943 e 2944 c.c. – che tocca al controeccipiente di provare – ma dev’essere fatta valere dalla parte interessata e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
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Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha sancito la tassatività delle cause interruttive della prescrizione e, quindi, di quei fatti (interruttivi) che legittimano la parte interessata a sollevare l’eccezione corrispondente in sede processuale.
Cassazione civ., Sez. III, 12 settembre 2000, n. 12024