30 Agosto 1993

Prescrizione civile – Eccezione di interruzione della prescrizione – Eccezione in senso stretto – Valenza probatoria dei documenti comprovanti il fatto interruttivo

L’interruzione della prescrizione, formando oggetto di eccezione propria, in replica all’eccezione di prescrizione, deve essere fatta valere come tale dalla parte interessata e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ancorché detta parte abbia prodotto documenti idonei a fornire la prova della medesima interruzione”.

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Con la sentenza in epigrafe, la S.C. ha categoricamente escluso che il giudice possa contrapporre all’eccipiente un fatto dotato di efficacia interruttiva, anche quando la parte interessata abbia fornito documenti comprovanti il fatto interruttivo e poi abbia deciso di non avvalersene.

Cassazione civ., Sez. II, 26 Agosto 1993, n. 9014