30 Marzo 2000

Prescrizione civile – Eccezione di interruzione – Natura – Oggetto di una mera difesa – Rilevabilità ex officio dei fatti interruttivi

L’interruzione della prescrizione costituisce oggetto di una difesa e non di un’eccezione in senso stretto, cosicché il giudice deve rilevare d’ufficio i fatti che l’hanno determinata, se essi risultano da prove acquisite al processo, e non è necessario che la parte difendendosi dall’eccezione di prescrizione opponga espressamente la prima intervenuta interruzione. Ciò perché la prescrizione si basa non solo sul passaggio del tempo, ma sul mancato esercizio del diritto per un tempo determinato, cosicché quando il diritto è stato in precedenza esercitato, l’eccezione di prescrizione non è fondata e il giudice, dovendo applicare il diritto al fatto, deve dichiararlo

Nella sentenza in epigrafe, sul presupposto che l’interruzione della prescrizione costituisca oggetto di una mera difesa, la S.C. ha ritenuto rilevabili d’ufficio i fatti su cui essa si fonda, quando tali fatti si evincono da prove acquisite al processo._x000d_
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Cassazione civ., Sez. III, 28 Marzo 2000, n. 3726