04 Ottobre 2018

Il principio di “business judgment rule” e la responsabilità dell’amministratore

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 4 luglio 2018, n. 17494
In forza del principio di "business judgment rule", più volte affermato da questa Corte, il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, e quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 12 febbraio 2013, n. 3409; Cass. Civ., Sez. I, sentenza 2 febbraio 2015, n. 1783)

La decisione in esame, nel confermare il consolidato principio del “business judgment rule”, ha ritenuto responsabile l’amministratore di una società reo di avere agito senza alcuna previa autorizzazione, arrecando un ingente danno alla compagnia.
L’amministratore, in particolare, aveva posto in essere un’operazione di compravendita senza alcuna garanzia, nonché in presenza di elementi fattuali tali da far supporre la scarsa affidabilità dell’acquirente, quali: il mancato pagamento della pattuita cauzione e il rifiuto, da parte di primaria società assicurativa, della garanzia commerciale in favore dell’acquirente.
Trattavasi di comportamento privo della diligenza richiesta dall’art. 2392 c.c., a nulla rilevando la libertà riconosciuta all’amministratore nella scelta degli indirizzi di gestione della società.
Il richiamato principio del “business judgment rule”, infatti, non può legittimare operazioni dannose per la società e prive di giustificazione sul piano della diligenza; nel pieno rispetto dell’autonomia gestoria dell’organo amministrativo, infatti, ove il danno non attenga alla scelta imprenditoriale o all’economicità della stessa, ma “alla evidente negligenza, superficialità e imprudenza” nell’attuazione di un’operazione contrattuale, deve affermarsi la responsabilità dell’amministratore.
Nel caso di specie, inoltre, era stata esclusa la responsabilità degli altri membri del consiglio di amministrazione, posta la condotta esclusiva dell’amministratore nel concludere il contratto fonte di danno per la società.

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Rosalia Calandrino