Responsabilità civile – Professionisti – Attività medico- chirurgica – Azione risarcitoria per responsabilità contrattuale – Onere di diligenza qualificata a carico del professionista – Sussistenza del nesso eziologico – Onere della prova.
In tema di responsabilità civile nell’attività medico – chirurgica, una volta accertato il nesso eziologico tra l’evento dannoso e la prestazione sanitaria, poiché il danneggiato fa valere la responsabilità contrattuale del prestatore d’opera intellettuale e/o dell’ente contrattualmente tenuto alla prestazione, quando l’intervento chirurgico subito da cui è derivato un danno non è di difficile esecuzione, l’aggravamento della situazione patologica del paziente o l’insorgenza di nuove patologie eziologicamente ricollegabili ad esso comportano, a norma dell’art. 1218 c.c., una presunzione semplice in ordine all’inadeguata o negligente prestazione, spettando all’obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo idoneo e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, eventualmente in dipendenza di una particolare condizione fisica del paziente, non accettabile e non evitabile con l’ordinaria diligenza professionale.
Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2002, n. 3492