16 Febbraio 2017

Responsabilità medica – Danno iatrogeno – Cartella clinica incompleta – Nesso causale si presume

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 5 novembre 2016, n. 22639 (pres. Chiarini – rel. Graziosi)
Avendo il sanitario l'obbligo di tenere la cartella clinica in modo adeguato, l'eventuale incompletezza di quest'ultima costituisce il presupposto perchè scatti la prova presuntiva del nesso causale a sfavore del medico, in considerazione anche del principio della prossimità della prova, qualora la condotta dello stesso sia astrattamente idonea a cagionare il danno lamentato.

In relazione all’obbligo del medico di verificare la completezza e l’esattezza del contenuto della cartella clinica, la Suprema Corte ribadisce il principio consolidato secondo cui le omissioni della tenuta della cartella clinica imputabili al medico rilevano sia ai fini della figura sintomatica dell’inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale dell’art. 1176, secondo comma, c.c., sia come possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva, poiché l’imperfetta compilazione della cartella non può, in linea di principio, tradursi in un danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria.
Ciò in quanto il nesso causale sussiste anche quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno.
A tal fine, la difettosa tenuta della cartella clinica non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta colposa del medico e le conseguenze dannose sofferte dal paziente, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocare il danno, ma consente anzi il ricorso alle presunzioni, assumendo rilievo, al riguardo, il criterio della “vicinanza della prova”.
In applicazione di quanto sopra, la Suprema Corte censura la decisione impugnata, laddove pone a carico del paziente la incompletezza della cartella clinica, dalla quale viene dedotta l’assenza di prova del nesso causale tra la condotta del chirurgo e la complicanza insorta al paziente.