18 Maggio 2006

Risarcimento del danno “Danno biologico”; Nozione- Legge n. 57/2001- Artt. 138 e 139 nuovo Codice delle assicurazioni private.

L’art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che (al comma 3), in linea sintetica, definisce il danno biologico in termini di lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale e prevede altresì (al comma 4) il criterio della personalizzazione del danno, in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato e gli artt. 138 e 139 del nuovo codice delle assicurazioni che, in via analitica, definiscono le quattro dimensioni essenziali del danno biologico, aggiungendo alle prime due (dimensione psichica e fisica a prova scientifica) l’incidenza negativa sulle attività quotidiane (come danno biologico per la perdita delle qualità di vita, in concreto subito) e la perdita degli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato (che invece afferiscono alla vita esterna non solo a rilevanza sociale, ma anche culturale e politica, inclusa la perdita della capacità lavorativa generica), sono privi di efficacia innovativa, essendosi il legislatore limitato ad accogliere la ricostruzione pluridimensionale del danno biologico, nelle sue varie componenti, cioè a recepire una tradizione giurisprudenziale consolidata, che ha in certo senso tipizzato la tutela del danno biologico da illecito, adottando parametri territorialmente uniformi per il calcolo attuale del punto di base economico

Cass. Civ., sez. III, 18 novembre 2005, n. 24451