20 Ottobre 1998

Strada aperta al pubblico – Strutture accessorie e misure protettive – Realizzazione – Obbligo incondizionato degli enti proprietari – Esclusione – Limiti alla discrezionalità della P.A.

“Gli enti pubblici, che hanno la gestione e l’obbligo di manutenzione di strade ordinarie, non sono tenuti a realizzare, in ogni caso, tutte le strutture accessorie ad esse (canali di scolo delle acque, banchine, reti di protezione per caduta massi ecc.) né tutte le misure cautelari (muretti laterali, guard-rails, segnalazioni luminose ai bordi stradali ecc.) dipendendo l’esigenza di adottare tali misure dalle caratteristiche e dalla natura di ciascuna strada, secondo una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione […] ”. Ciò comporta “che la P. A. potrà dotare di dette protezioni solo alcune parti di una strada e non altre, purché la soluzione di continuità dell’opera protettiva sia visibile per l’utente […] e non costituisca insidia”.

Con la sentenza in epigrafe la S.C. ha ribadito che, pur riconoscendosi piena discrezionalità all’amministrazione nella realizzazione dell’opera protettiva, tale discrezionalità non è illimitata ma trova un limite nel noto principio del neminem laedere: la P.A. è libera di realizzare o meno l’opera protettiva; tuttavia se la realizza deve farlo in modo che essa non presenti per l’utente, che su di essa faccia ragionevole affidamento, una situazione di pericolo occulto.

Cass. Civ., sez. III, 16 ottobre 1998, n. 10247