25 Maggio 1996

Strada comunale – Obblighi di manutenzione e custodia – Responsabilità dell’Ente ex art. 2051 c.c. – Sussistenza

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“Dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade poste all’interno dell’abitato (art. 16 lett. B della legge 20.03.1865 n. 2248, all. F) discende non solo l’obbligo dell’Ente alla manutenzione, come stabilito dall’art. 5 del R. D. 15.11.1923 n. 2056, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell’Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. qualora abbia omesso di vigilare al fine di impedire che terzi incaricati dell’esecuzione di lavori sui beni oggetto della detta proprietà vi procedessero in guisa tale da determinare danno ad altri…”, posto che “… permaneva a carico del comune l’obbligo della sorveglianza sotto il profilo dell’art. 2051 c.c. dato che la strada, aperta al transito pedonale e veicolare, rimaneva anche nell’orbita del potere di governo (custodia) del comune proprietario”._x000d_

Cass. Civ. , Sez. III, 21 maggio 1996, n. 4673