19 Gennaio 2017

Surrogazione dell’assicuratore – Esperibile anche nei confronti dell’assicuratore del responsabile – Art. 1916 c.c.

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 14 ottobre 2016, n. 20740 (pres. Chiarini – rel. Rossetti)
L'assicuratore contro i danni che in esecuzione del contratto abbia indennizzato il proprio assicurato, vittima di un sinistro stradale, ha diritto di surrogarsi ex art. 1916 c.c. non solo nei confronti del responsabile, ma anche nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. di quello.

La surrogazione costituisce una successione a titolo particolare nel credito ed è, pertanto, ontologicamente di diversa dal regresso, che costituisce invece un diritto nuovo scaturente dal pagamento dell’obbligazione solidale.
La surrogazione dell’assicuratore, di cui all’art. 1916 c.c., è una successione a titolo particolare nel diritto vantato dall’assicurato nei confronti del terzo responsabile dell’evento dannoso oggetto della copertura assicurativa.
Essa ha il triplice scopo di: 1) evitare l’arricchimento dell’assicurato, che deriverebbe dalla possibilità di cumulare indennizzo e risarcimento; 2) evitare l’arricchimento del responsabile, il quale, se non esistesse la surrogazione, beneficerebbe indirettamente della copertura assicurativa contro i danni stipulata dal danneggiato; 3) consentire all’assicuratore di abbassare il costo dei sinistri, e, di conseguenza, i premi puri applicati per le categorie di rischi omogenei.
L’assicuratore surrogante si sostituisce all’assicurato-danneggiato nei diritti che quest’ultimo vanta nei confronti del terzo responsabile.
Tale sostituzione è integrale e omnicomprensiva. Per effetto della surrogazione il surrogante acquista il credito, le garanzie del credito, gli interessi prodotti dal credito (anche se maturati prima della surrogazione), e si espone ovviamente alle medesime eccezioni che il terzo responsabile avrebbe potuto opporre al danneggiato.
Il trasferimento a titolo particolare, dall’assicurato all’assicuratore, del diritto che il primo vantava nei confronti del terzo responsabile, comporta logicamente anche il trasferimento delle azioni e degli altri istituti processuali che la legge prevede a tutela di quel diritto.
Quando la legge attribuisce alla vittima dell’illecito un diritto di credito direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile, come nel caso di danni derivanti dalla circolazione stradale o dei natanti da diporto (art. 144 d.lgs. n. 209/2005), dall’esercizio della caccia (art. 12, comma 10, l. n. 157/1992), o dall’esercizio di attività nucleare (art. 18, comma 1, l. n. 1860/1962), l’assicuratore del responsabile non è più un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, ma è uno dei soggetti che per legge deve risarcire il danno al danneggiato (sia pure nei limiti del massimale).
Essendo, dunque, un debitore del danneggiato, se il credito di quest’ultimo si trasferisce per effetto di surrogazione, l’assicuratore del responsabile diventa debitore dell’assicuratore del danneggiato. In tali casi, l’assicuratore del responsabile di un danno è esposto all’azione di surrogazione proposta dall’assicuratore della vittima.