Tamponamento a catena Presunzione di corresponsabilità a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli coinvolti (tamponante e tamponato)- Superamento presunzione tramite prova liberatoria
« La giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che la presunzione stabilita dall’art. 2054, comma 2, c.c. applicabile anche nei casi di tamponamento a catena, con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura in entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato) fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 11983/92, 3415/88) costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto dell’impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l’incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell’evento. Nè può qualificarsi come evento imprevedibile, in quanto improvviso ed inaspettato, il pararsi innanzi di un veicolo che arresta la propria marcia sulla corsia di sorpasso ».
Tribunale Milano, 16 aprile 2005