06 Dicembre 2011

Approvato il disegno di legge c.d. “salva decreto ingiuntivo”

“Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo”

E’ stato definitivamente approvato dalla Camera il 06 dicembre 2011 il il disegno di legge che introduce una “Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo” ( c.d. “salva decreto ingiuntivo”)._x000d_
Il provvedimento permette di rimediare alle conseguenze che erano scaturite da quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione mediante la sentenza delle Sezioni Unite n. 19246/2010._x000d_
L’orientamento giurisprudenziale più risalente riteneva che “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, quando l’opponente si è avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine della sua costituzione è automaticamente ridotto a cinque giorno dalla notificazione dell’atto di citazione in opposizione”._x000d_
Le Sezioni Unite del 2010 avevano innovato tale orientamento, ritenendo che i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti della metà quale conseguenza della proposizione dell’opposizione, atteso quanto era stabilito dall’art. 645 c.p.c., senza che all’opponente potesse competere una facoltà di scelta tra termine ordinario e termine abbreviato._x000d_
Questo nuovo orientamento rischiava di travolgere, così come ha travolto in gran parte, i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo per improcedibilità; il disegno di legge appena approvato persegue lo scopo di delimitare gli effetti negativi promananti dalla sentenza della Cassazione._x000d_
In merito all’art. 165 c.p.c., viene specificato dall’art. 2 che il primo comma deve essere interpretato ritenendo che la riduzione del termine di costituzione dell’attore prevista, si applica solo se l’opponente ha assegnato alla controparte un termine di comparizione che sia inferiore a quello ordinario previsto dall’art. 163 – bis c.p.c._x000d_
Di seguito il testo del disegno di legge, approvato, in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale._x000d_
Disegno di legge recante_x000d_
Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo._x000d_
Art.1_x000d_
Modifica all’articolo 645 del codice di procedura civile_x000d_
Al secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» sono soppresse._x000d_
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Art.2_x000d_
Disposizione transitoria_x000d_
1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice._x000d_