23 Aprile 2020

Art. 141 c.d.a.: il vettore non deve risarcire il danno se non ha responsabilità

Cass. Civ., sez. III, sentenza 27 maggio 2019, n. 14388 (rel. E. Iannello)
Perché il danno sia risarcibile ex art. 141 c.d.a., la norma presume che vi sia stato il coinvolgimento di più veicoli e che il vettore abbia almeno una quota di responsabilità.
Quando il terzo trasportato invoca l'art. 141 c.d.a. per il risarcimento dei danni subiti, può accadere che:
a) il danneggiato nulla deduca in ordine alla responsabilità del sinistro, ma si limiti ad allegare e provare di aver subito un danno in conseguenza dello scontro tra due veicoli o natanti, in uno dei quali viaggiava come trasportato; l'assicuratore del vettore non eccepisca ovvero non riesca a provare l'esclusiva responsabilità del veicolo o natante antagonista: in tal caso l'assicuratore del vettore è tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato nei limiti dettati dalla norma;
b) il danneggiato (terzo trasportato) nulla deduca in ordine alla responsabilità del sinistro, ma si limiti ad allegare e provare di aver subito un danno in conseguenza dello stesso; l'assicuratore del vettore eccepisca e provi l'esclusiva responsabilità del veicolo o natante antagonista: in tal caso, l'assicuratore del vettore nulla dovrà al danneggiato;
c) il danneggiato (terzo trasportato) deduca egli stesso l'esclusiva responsabilità del veicolo o natante antagonista ovvero descriva il sinistro in termini che tale esclusiva responsabilità chiaramente implicano, ma nondimeno pretenda il risarcimento dall'assicuratore del vettore: anche in tal caso la domanda risulterà non accoglibile, risultando già acquisita al processo, in ragione delle stesse allegazioni dell'attore, l'estraneità della fattispecie dedotta all'ambito di operatività della norma (versandosi al di là del limite da essa stessa posto del «caso fortuito»).