Art. 141 CdA – Azione diretta solo per il terzo trasportato – Esclusa estensione ai congiunti
Cass. Civ., sez. III, sentenza 8 febbraio 2019, n. 3729 (rel. C. Valle)
Il terzo trasportato è il solo legittimato ad agire con l'azione diretta di cui all'art. 141 CdA, mentre non possono fare ricorso a tale strumento speciale ex art. 141 cit. i congiunti del trasportato per il risarcimento del danno patito, iure proprio, a cagione del decesso del parente trasportato.
Deve escludersi la risarcibilità del danno, attraverso l’azione diretta di cui all’art. 141 CdA, a soggetti diversi rispetto al terzo trasportato.
Al di là dell’ interpretazione letterale della disposizione – che fa esclusivo riferimento al “terzo trasportato” – a tale conclusione si perviene volgendo l’attenzione alla natura eccezionale dell’azione diretta, ex art.141 cit., in combinazione con l’art.14 delle preleggi al Codice civile, il quale vieta espressamente il ricorso all’analogia di quelle leggi “che facciano eccezione a regole generali”.
E, invero, la disposizione in commento garantisce (nell’ottica di una speciale tutela per il soggetto considerato debole, il quale abbia allegato di aver patito un danno in conseguenza di sinistro stradale) un pronto ristoro al terzo trasportato,così sgravandolo di oneri probatori che investano i profili di responsabilità dei conducenti; esso rappresenta uno strumento eccezionale, di stretta applicazione soggettiva, non suscettibile di estensione analogica.
Tale indirizzo interpretativo, in un primo momento invalso esclusivamente nella giurisprudenza di merito, ha trovato, recentemente, pacifico avallo, altresì, nella giurisprudenza di legittimità: “l’estensione della tutela del terzo trasportato ad ipotesi non specificamente previste ed a favore di soggetti non espressamente contemplati, appare difficilmente predicabile in via di analogia, ai sensi dell’art. 14 preleggi, in quanto l’art. 141 cod. ass. prevede una regola risarcitoria che prescinde dall’accertamento della colpa e, per ciò, di carattere eccezionale, con conseguente preclusione all’applicabilità in via analogica” (Cass.civ., 08/02/2019, n.3729).
Considerata la natura eccezionale e speciale dell’azione diretta ex art.141 cit., riferentesi all’univoca posizione del terzo trasportato che agisca per il risarcimento del danno, da questi patito, in conseguenza di un sinistro stradale, di tal guisa che le lesioni a valori della persona in capo a soggetti diversi, discendenti dal medesimo sinistro, vanno azionate con l’ordinario rimedio dell’azione ex art.144 cod.ass. in combinato disposto con gli artt. 2043 e 2054 c.c.
Nel caso di specie, la domanda risarcitoria avanzata dagli attori, in via di azione diretta ex art.141 cod. ass, nei confronti dell’Impresa per la tenuta del fondo di garanzia viene disattesa, in ragione del rilevato difetto di legittimazione attiva.