11 Ottobre 2019

Art. 141 CdA: presupposto per la sua operatività è il coinvolgimento di (almeno) due veicoli

Cass. Civ., sez. III, sentenza 8 ottobre 2019, n. 25033 (rel. Guizzi)
Il coinvolgimento di (almeno) due veicoli è il presupposto per l'operatività dell'art. 141 C.d.A., non richiedendosi, invece, necessariamente, la loro collisione, essendo, così, la norma destinata ad operare anche con riferimento a quella vasta tipologia di sinistri rispetto ai quali non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 2054, comma 2, cod. civ.
Si pensi, esemplificativamente, alle ipotesi (per vero, tutt'altro che infrequenti), in cui un mezzo tagli la strada ad un altro e il conducente di quest'ultimo, per evitare la collisione, esca fuori strada, cagionando danni al trasportato; oppure il caso di un mezzo che si immetta in autostrada contromano, costringendo gli altri veicoli a manovre improvvise ad alta velocità con conseguente impatto contro il guardrail (ed altre ancora).

Sarebbe la stessa formulazione testuale dell’art. 141 cod. assicurazioni a suggerire tale lettura che esige il “coinvolgimento” di (almeno) due veicoli, soprattutto nel suo riferimento espresso (comma 1) alla possibilità di esercizio dell’azione “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro“.
Difatti, la previsione normativa in esame risulta quella – o meglio, la sola – che non lascia adito ad alcun dubbio sulla necessità del coinvolgimento di più veicoli, diversamente dalle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 del medesimo articolo, le quali, rispettivamente, stabiliscono che la “impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo” (a bordo del quale viaggiava il trasportato), “riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato”,ovvero, che “l’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile”.

Invero, come già chiarito da questa Corte, in “questa ottica ricostruttiva, il riferimento, contenuto nell’art. 141 (…) a due diversi enti assicurativi va letto come semplicemente descrittivo della normalità dei casi”, tanto da non essere “preclusivo della domanda qualora nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non coperto da copertura assicurativa” (Cass. Sez. 3, ord. n. 16477 del 2017), ovvero quando, come nell’interpretazione qui proposta, il coinvolgimento dei veicoli non si sia sostanziato nella loro collisione.
D’altra parte, oltre all’argomento “letterale” appena illustrato (ed al quale, per vero, potrebbe aggiungersi quello ulteriore, di eguale natura, basato sul rilievo che la norma “de qua” non fa semplicemente riferimento al “trasportato”, ma lo qualifica come “terzo”, con formulazione che pare alludere alla sua “alterità” rispetto ad almeno altri due soggetti), l’opzione ermeneutica fatta propria da questo collegio, secondo cui l’azione diretta del terzo trasportato presuppone un sinistro in cui siano “coinvolti” – nel senso dianzi chiarito – almeno due veicoli, trova conforto anche in un argomento di natura “teleologica”.
Invero, la necessità di semplificare, sul piano dell’onere probatorio, la posizione del terzo trasportato – sostanzialmente facendogli carico solo di provare l’esistenza del danno e la circostanza dell’avvenuto trasporto a bordo del veicolo incidentato (ferma restando la possibilità, per l’assicuratore del vettore, di fornire la prova esonerativa costituita dal “caso fortuito”, da intendersi anche come dimostrazione della “totale assenza di responsabilità del proprio assicurato”; cfr. Cass. Sez. 3, sent. 13 febbraio 2019, n. 4147,  si giustifica, per l’appunto, in presenza di situazioni in cui i veicoli coinvolti nel sinistro siano almeno due. È, infatti, proprio in questo caso che la ricostruzione della dinamica del sinistro (e delle, eventualmente differenti, responsabilità dei conducenti) rischia di ritardare il soddisfacimento della pretesa risarcitoria del trasportato e, dunque, di pregiudicare il principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus”.

Analoga esigenza, per contro, non si pone in casi in cui il veicolo coinvolto nel sinistro sia solo quello a bordo del quale viaggiava, in posizione diversa da quella di conducente (potendo, invero, trattarsi persino dello stesso proprietario del mezzo, se, appunto, trasportato; cfr. Cass. Sez. 3, ord. 19 gennaio 2018, n. 1269), il soggetto danneggiato, il quale, per vero, può sempre avvalersi, nella prospettiva di un alleggerimento del proprio onere probatorio, del disposto di cui all’art. 2054, comma 1, cod. civ.

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