28 Marzo 2019

Art. 2050 c.c.: le attività da cui scaturisce il danno devono essere pericolose per loro stessa natura od anche per i mezzi impiegati

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8449 (Rel. Guizzi Stefano Giaime)
Dalle "attività pericolose, che per loro stessa natura od anche per i mezzi impiegati rendono probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso e che importano responsabilità ex 2050 cod. civ., devono essere tenute distinte quelle normalmente innocue, che possono diventare pericolose per la condotta di chi le esercita e che comportano responsabilità secondo la regola generale dell'art. 2043 cod. civ.", soggiungendosi che "il giudizio di pericolosità deve essere espresso non già sulla base dell'evento dannoso, effettivamente verificatosi, sebbene secondo una prognosi postuma, che il giudice deve compiere sia facendo uso delle nozioni della comune esperienza, sia in relazione alle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attività e che erano conosciute o conoscibili dall'agente in considerazione del tipo di attività esercitata" (così, in motivazione, Cass. Sez. III, sentenza 15 ottobre 2004, n. 20334). Del pari, ricorrente - nella giurisprudenza di questa Corte - è l'affermazione secondo cui "la valutazione in concreto se un'attività, non espressamente qualificata pericolosa da una disposizione di legge, possa essere considerata tale per la sua natura o la spiccata potenzialità offensiva dei mezzi adoperati, implica un accertamento di fatto" che è "rimesso in via esclusiva al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità ove correttamente e logicamente motivata" (così, da ultimo, Cass. Sez. III, sentenza 20 maggio 2015; in senso analogo già Cass. Sez. III, sentenza n. 20334/2004; nonché Cass. Sez. III, sentenza 17 gennaio 2007, n. 1195).