07 Maggio 2026

Art. 9 Legge Gelli-Bianco – Azione di rivalsa della struttura nei confronti del medico libero professionista applicabile solo in caso di dolo o colpa grave

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 17 aprile 2026, n. 9949 (rel. M. Gorgoni)
In tema di responsabilità sanitaria, l’art. 9 della L. n. 24/2017 costituisce disciplina speciale e inderogabile del rapporto interno tra struttura sanitaria ed esercente la professione sanitaria, applicabile anche al medico libero-professionista che operi mediante l’organizzazione della struttura. Ne consegue che l’azione di rivalsa o regresso della struttura nei confronti del sanitario è esperibile esclusivamente in presenza di dolo o colpa grave di quest’ultimo, restando esclusa l’operatività di differenti criteri di riparto fondati sulle norme codicistiche in materia di condebitori solidali o su clausole contrattuali di manleva incompatibili con il limite legale.

Nel caso di specie, la controversia nasce dall’azione risarcitoria promossa da una paziente nei confronti di una clinica privata per i danni derivanti da un intervento eseguito da un chirurgo libero professionista operante presso la struttura in regime di solvenza.

In primo grado, il Tribunale aveva condannato la struttura sanitaria al risarcimento del danno e accolto la domanda di manleva della clinica nei confronti del medico.

In secondo grado, la Corte di merito ha invece escluso il diritto di rivalsa della struttura, ritenendo applicabile l’art. 9 della legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), che consente la rivalsa della struttura verso il sanitario solo in caso di dolo o colpa grave, non ravvisata nel caso concreto.

La clinica ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che la domanda di regresso si fondasse anche tra condebitori solidali (artt. 2055, 1298 e 1299 c.c.); che l’art. 9 L. 24/2017 non fosse applicabile al medico libero-professionista legato direttamente al paziente da rapporto contrattuale; che la clausola contrattuale di manleva pattuita col medico potesse derogare alla disciplina legale.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che:

  • l’art. 9 L. 24/2017 disciplina in modo speciale ed assorbente il rapporto interno tra struttura sanitaria e sanitario;
  • tale disciplina si applica anche al medico libero-professionista che operi utilizzando l’organizzazione della struttura;
  • la rivalsa della struttura è ammessa solo in presenza di dolo o colpa grave del sanitario;
  • la disciplina ha natura imperativa e non può essere derogata da clausole contrattuali di manleva;
  • la semplice colpa professionale non basta per fondare la rivalsa.

La Corte ha inoltre chiarito che il medico, anche se contrattualmente obbligato verso il paziente, resta “ausiliario” della struttura ex art. 1228 c.c. quando l’attività sanitaria venga resa mediante l’apparato organizzativo della clinica.

Sul punto, “correttamente la Corte territoriale ha ritenuto applicabile l’art. 9 della L. n. 24/2017, nonostante la dedotta sussistenza di un rapporto contrattuale diretto tra sanitario e paziente, ed ha subordinato l’azione di rivalsa al riscontro del dolo o della colpa grave, escludendone la ricorrenza all’esito di un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità. L’art. 9 della L. n. 24/2017 ha positivizzato, in chiave speciale, i limiti dell’azione di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario, subordinandola al riscontro del dolo o della colpa grave di quest’ultimo.

Detta prescrizione normativa non ha la funzione di ridefinire il titolo della responsabilità del sanitario verso il paziente, ma persegue l’obiettivo, coerente con la ratio complessiva della L. n. 24/2017, di bilanciare l’assunzione del rischio organizzativo da parte della struttura con una responsabilità del sanitario circoscritta alle ipotesi di maggiore gravità della colpa. Ne consegue che l’art. 9 della L. n. 24/2017 opera tutte le volte in cui il sanitario abbia contribuito causalmente al danno nell’ambito di una prestazione resa mediante l’organizzazione della struttura, indipendentemente dal fatto che egli risponda verso il paziente anche ex art. 1218 c.c.”

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