07 Maggio 2012

Assicurazione – Contrassegno falso – Onere della prova gravante sulla compagnia di assicurazione

“Nel caso in cui venga contestata la validità del contrassegno di assicurazione, spetta alla compagnia convenuta in giudizio dare la prova dell’inesistenza del rapporto assicurativo”

Nella sentenza in esame, relativa ad una domanda di risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale, viene statuito dalla Suprema Corte che nel caso in cui ci sia contestazione sulla validità del contrassegno di assicurazione, spetta alla compagnia convenuta in giudizio dare la prova dell’inesistenza del rapporto assicurativo._x000d_
“In forza del combinato disposto della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7 (attuale D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 127) e dell’art. 1901 c.c., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della r.c.a. vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile è l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell’affidamento del danneggiato e copre, pertanto, anche l’ipotesi dell’apparenza del diritto, per escludere la responsabilità dell’assicuratore, in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato, occorre che questi provi l’insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l’affidamento erroneo del danneggiato stesso”._x000d_
Nel caso di specie, il ricorso presentato dalla compagnia assicurativa viene rigettato, posto che la Corte d’Appello aveva accertato, dal rapporto dei vigili urbani, l’esistenza di un contrassegno apparentemente valido e la compagnia non aveva dato prova dell’inesistenza del rapporto assicurativo.