21 Luglio 2025

Assicurazione contro i danni per conto altrui – Nulla la clausola che nega legittimazione processuale all’assicurato ai fini dell’indennizzo

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 23 giugno 2025, n. 16787 (rel. M. Rossetti)
Nell'assicurazione contro i danni per conto altrui è nulla la clausola che neghi all'assicurato - nella specie, accordandoli al solo contraente - la facoltà di partecipare alle operazioni di stima del danno e la liquidazione dell'indennizzo e, in ogni caso, il diritto di agire in giudizio per ottenere il pagamento.

Il contratto di assicurazione può consentire all’assicurato di cedere, dare in pegno o vincolare a beneficio di terzi il proprio diritto all’indennizzo.

Queste pattuizioni, tuttavia, non derogano al principio indennitario. Esse assolvono solo una funzione circolatoria a posteriori d’un credito già sorto in capo all’assicurato e, quindi, ne presuppongono appunto la disponibilità da parte di quest’ultimo.

Non potrebbe, invece, un contratto di assicurazione contro i danni prevedere che il credito indennitario non sorga affatto in capo all’assicurato. Una pattuizione di questo tipo costituirebbe una degenerazione causale del contratto di assicurazione, perché trasferirebbe le conseguenze del rischio in capo ad un soggetto diverso dal titolare dell’interesse.

In definitiva, trasformerebbe il contratto di assicurazione in altro tipo contrattuale: ma un contratto (definito) di assicurazione che non attribuisse il diritto all’indennizzo al titolare dell’interesse esposto al rischio sarebbe nullo ai sensi dell’art. 1895 c.c., né potrebbe convertirsi in un contratto diverso (ad es., fideiussio indemnitatis), dal momento che all’assicuratore è vietato stipulare contratti non assicurativi, salve le sole eccezioni tassativamente previste dalla legge ex art. 11, comma 2, cod. ass. (Cass. ord. 6.3.2025 n. 5990) e che, con ogni evidenza, non ricorrono nel caso di specie.

Questi princìpi restano immutati anche nell’assicurazione per conto altrui (che ha la funzione di consentire la copertura dei rischi senza osservare le formalità della rappresentanza negoziale) e nell’assicurazione per conto di chi spetta (che ha la funzione di consentire la circolazione della copertura senza osservare le formalità della cessione del contratto).

Anche in queste ipotesi la qualità di “assicurato” va ravvisata nel soggetto titolare dell’interesse contrario all’avverarsi del rischio.

Osserva la Suprema Corte che negare l’esercizio di “ragioni, azioni e diritti” nascenti dal contratto significa tout court negare il diritto all’indennizzo.

Un diritto non esercitabile mai è un diritto inesistente: e il diritto di credito si esercita riscuotendolo. Dunque, una clausola che nega “l’esercizio del diritto di credito” incondizionatamente e senza limiti di tempo è una clausola che nega il credito.

Né è sostenibile che la clausola in esame neghi all’assicurato soltanto la legittimazione a domandare l’accertamento del proprio credito, ma non quella ad esigerne il pagamento.

Estromettere l’assicurato dalla partecipazione alle operazioni di stima del danno e dell’indennizzo, per ammetterlo ad esigere il pagamento dell’indennizzo, è infatti conclusione contraddittoria.

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