Assicurazione contro i danni: legittima la clausola che prevede indennizzo diverso in caso di riparazione presso officina non convenzionata
La clausola inserita in un contratto di assicurazione contro i danni, la quale preveda una misura differenziata dell'indennizzo in funzione dalle scelte dell'assicurato circa il soggetto cui affidarsi per la riparazione del bene danneggiato, non è di per sé sola restrittiva della libertà negoziale con i terzi, né produttiva di un significativo squilibrio, per i fini di cui agli artt. 1341 c.c. o 33, lettera (t), D.Lgs. 206/05.
Nel caso di specie la polizza conteneva la seguente clausola: “se l’assicurato avesse scelto di fare riparare il bene danneggiato in una officina non convenzionata con l’assicuratore, avrebbe avuto diritto ad un indennizzo decurtato d’uno scoperto 20% (con un minimo di Euro 1.500) e ridotto per tenere conto del degrado d’uso, quale che fosse la vetustà del veicolo danneggiato”.
Ritiene la Suprema Corte che siffatta clausola non possa costituire una restrizione alla libertà contrattuale con i terzi.
Una clausola “restrittiva della libertà contrattuale” è quella che impone all’aderente di contrattare solo con il predisponente (ad es., una clausola di esclusiva: cfr. da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 673 del 09/01/2024, in motivazione); oppure quella che preveda uno svantaggio economico nel caso in cui l’aderente si rivolga a terzi per avere la stessa prestazione offerta dal predisponente (Sez. 3, Sentenza n. 373 del 15/01/1997, con riferimento alla clausola inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni non mortali, la quale prevedeva una riduzione dell’indennizzo se l’assicurato avesse stipulato altre polizze con altri assicuratore a copertura del medesimo rischio).
Non è, invece, una clausola restrittiva della libertà contrattuale con i terzi quella in virtù della quale l’aderente si obbliga verso il predisponente a concludere affari solo con Tizio o Caio: questo, infatti, è un patto interno al rapporto concluso fra le parti e non comporta alcuna restrizione della libertà contrattuale verso i terzi (così già Sez. 3, Sentenza n. 1317 del 09/02/1998).
Un’assicurazione contro i danni potrebbe essere indifferentemente stipulata a valore pieno o in sottoassicurazione (art. 1907 c.c.); e la seconda eventualità non sarebbe certo uno “squilibrio” del contratto, ma una libera pattuizione delle parti espressamente prevista e consentita dalla legge.
Da questo principio istituzionale discende che il prevedere uno scoperto nel caso di riparazione “non convenzionata”, più che un disincentivo a rivolgersi ad autoriparatori di fiducia dell’assicurato, dovrebbe ritenersi un incentivo a rivolgersi ad autoriparatori di fiducia dell’assicuratore.
Una clausola siffatta solo illusoriamente (e scorrettamente) può apparire una “restrizione della libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”, e solo per chi muova dall’assunto che un indennizzo “normale” debba coprire l’intero danno.
Se invece si muovesse dal corretto assunto che la misura dell’indennizzo è rimessa alle parti; che non esiste una gerarchia di validità tra l’assicurazione a valore pieno e la sottoassicurazione o l’assicurazione con scoperto obbligatorio; che queste ultime non sono un sottotipo dell’assicurazione a valore pieno, la clausola di cui si discorre acquisterebbe il suo effettivo significato d’un incentivo premiante, alla stregua ad es. d’uno sconto sul premio o d’una clausola di incontestabilità delle eccezioni fondate sul rischio.
E la prova del nove di quanto affermato è la seguente: se, nel caso di specie, il contratto avesse previsto uno scoperto per qualsiasi sinistro e senza distinzioni di sorta, quale che fosse stato l’autoriparatore prescelto dall’assicurato, una simile clausola avrebbe delimitato l’oggetto del contratto, e nessuno avrebbe potuto sospettarne la nullità.
È dunque logicamente insostenibile che un patto contrattuale, valido se riguardato in sé, possa diventare invalido sol perché affiancato da altro patto che, lungi dal ridurre i diritti dell’assicurato, al contrario li amplia.