Assicurazione contro infortuni – Somma assicurata (base di calcolo)/Massimale – Indennizzo calcolato sulla menomazione
Nell’assicurazione contro gli infortuni non mortali la “somma assicurata” esprime non il tetto massimo dell’obbligazione dell’assicuratore, ma solo il valore di riferimento su cui applicare la percentuale di invalidità permanente, al fine di determinare la misura dell’indennizzo. Pertanto, se il contratto preveda che la misura standard dell’indennizzo debba essere aumentata in presenza di determinate patologie e manchi un patto espresso che fissi il limite massimo dell’obbligazione dell’assicuratore, è contraria all’articolo 1367 c.c. l’interpretazione della polizza con cui il giudice di merito, pur ritenendo applicabile il moltiplicatore dell’indennizzo, ne contenga il risultato entro il limite della somma assicurata.
Per la dottrina medico legale i concetti di “lesione” e “menomazione” sono tra loro in rapporto di causa ed effetto, e solo il secondo va preso in esame ai fini della valutazione dell’invalidità permanente. Pertanto, la clausola inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, la quale preveda che in presenza di determinati postumi sia aumentato l’indennizzo-base previsto dal contratto “per la lesione”, è di per sé ambigua, e va interpretata ex articolo 1370 c.c. in senso sfavorevole all’assicuratore, ovvero avendo riguardo non alla lesione iniziale, ma ai postumi che ne sono derivati.
La Corte di merito, confonde il concetto di “somma assicurata” nell’assicurazione contro gli infortuni, con quello di “massimale”, e conclude che la “somma assicurata” costituisca il limite insuperabile dell’obbligazione dell’assicuratore.
Ma il concetto di “massimale” non ha nulla a che vedere con quello di “somma assicurata”: il “massimale” è nozione che viene in rilievo nell’assicurazione di patrimoni (ass.ne responsabilità civile, ass.ne contro le perdite pecuniarie, ass.ne contro le infedeltà dei dipendenti), e rappresenta in quel tipo di assicurazione l’esposizione massima cui si obbliga l’assicuratore. Esso può mancare e non è elemento essenziale del contratto (è lecita e praticata, infatti, l’assicurazione di responsabilità civile con massimale illimitato).
L’assicurazione contro gli infortuni non mortali non è un’assicurazione di patrimoni, bensì un’assicurazione rientrante nel genus dell’assicurazione contro i danni. Nell’assicurazione contro i danni elemento essenziale del contratto è il “valore” della cosa assicurata, dalla cui fissazione dipende non il limite, ma la misura dell’indennizzo dovuto dall’assicuratore (art. 1908 c.c.). Così ad es., se il sinistro dimezzi il valore d’un bene di valore “100” assicurato per “50”, tale ultima misura indicherà non il debito dell’assicuratore, ma il dividendo da porre a base per il calcolo dell’indennizzo, che sarà “25”.
Allo stesso modo nell’assicurazione contro gli infortuni la “somma assicurata” non indica affatto il tetto massimo dell’obbligazione dell’assicuratore, ma indica il valore di riferimento a partire dal quale determinare l’indennizzo, utilizzando il grado di invalidità permanente come percentuale.
Posto che l’invalidità permanente causata da un infortunio non potrà mai superare il 100% della complessiva validità dell’individuo, di conseguenza nell’assicurazione contro gli infortuni la “somma assicurata” finisce di fatto per diventare l’esposizione massima dell’assicuratore.
Ma ciò non toglie che essa assolva ad una funzione ben diversa da quella assolta dal massimale nell’assicurazione di responsabilità civile, e che nulla vieta alle parti di prevedere meccanismi di variazione in aumento od in diminuzione dell’indennizzo dovuto applicando i criteri standard di polizza.