25 Ottobre 2019

Assicurazione responsabilità civile: il massimale non è elemento essenziale del contratto

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 21 ottobre 2019, n. 26813 (rel. Rossetti)
In tema di assicurazione per responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza e la misura del massimale, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garazia proposta dall'assicurato a prescindere da qualsiasi limite di massimale (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3173 del 18/02/2016; Sez. 3, Sentenza n. 17459 del 31/07/2006). 592071 - 01).

Nell’assicurazione di responsabilità il massimale esprime il limite della dell’obbligazione indennitaria dell’assicuratore, ed assolve sotto questo aspetto la medesima funzione del valore della cosa assicurata nelle assicurazioni di cose.
Tuttavia, mentre nell’assicurazione di cose il valore della cosa assicurata è elemento essenziale del contratto, non altrettanto può dirsi delle assicurazioni di responsabilità.
Nelle assicurazioni di cose, infatti, è vietata la soprassicurazione (art. 1908 c.c.), divieto che a sua volta è espressione del principio indennitario, coessenziale all’assicurazione contro i danni. La mancanza della pattuizione sul valore, pertanto, snaturerebbe la causa del contratto, nella misura in cui consentirebbe la percezione da parte dell’assicurato di indennizzi superiori al valore della cosa assicurata.
Nelle assicurazioni di responsabilità, invece, non è nemmeno concepibile la nozione di sopra- o sottoassicurazione, e la misura del massimale garantito è lasciata alla libera pattuizione delle parti. Il contratto potrebbe essere dunque stipulato per un qualsiasi massimale, senza che ciò incida sulla natura o sulla causa del contratto, così come potrebbe essere stipulato per un massimale illimitato, ipotesi non sconosciuta alla prassi commerciale.
Da ciò consegue che il massimale nell’assicurazione della responsabilità civile non costituisce un elemento essenziale del contratto, ben potendo quest’ultimo essere validamente stipulato senza la pattuizione di esso.
Inoltre, il “fatto costitutivo” della pretesa dell’assicurato ad essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilità civile è l’avverarsi d’un sinistro che abbia le caratteristiche descritte nel contratto.
L’esistenza del massimale e la sua misura costituiscono dunque non già i fatti generatori del credito dell’assicurato, ma piuttosto i fatti limitativi del debito dell’assicuratore. In quanto tali, essi debbono essere allegati e provati da quest’ultimo, secondo la regola di cui all’art. 2697 c.c.
Resta da aggiungere come a nulla rilevi la circostanza che l’esaurimento del massimale sia sopravvenuta in corso di causa.
Ai fini del contenimento dell’obbligazione indennitaria gravante sull’assicuratore, infatti, quel che rileva in iure non è l’esaurimento del massimale, ma la pattuizione di esso (come s’è detto, infatti, nell’assicurazione della responsabilità civile la fissazione d’un massimale potrebbe anche mancare, senza che ciò incida sulla validità del contratto).
Pertanto l’assicuratore che intendesse far valere in giudizio i limiti quantitativi contrattualmente fissati alla propria obbligazione, ha l’onere di allegare prima, e provare poi, l’esistenza del patto di massimale e la misura di questo, a nulla rilevando che al momento dell’introduzione del giudizio quel massimale non fosse esaurito.
Allegazione e prova che, ovviamente, riguardando un’eccezione in senso stretto, debbono avvenire nel rispetto delle preclusioni assertive
ed istruttorie stabilite dagli articoli 167 e 183 c.p.c.

Allegati