03 Aprile 2026

ATP – Modificati gli articoli 696 e 696 bis c.p.c. (art. 17, comma 3, D. L. n. 41/2026)

DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. (GU Serie Generale n.41 del 19-02-2026)
Art. 17 Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR
(...) 3. Al Codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 696, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.
Il procedimento e' definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.»;
b) all'articolo 696-bis, dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:
«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale di cui al secondo comma o della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.
Il procedimento e' definito con il decreto di cui al terzo comma o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.».

Nell’ATP, il conferimento dell’incarico al consulente o, se successivo, il suo giuramento determina la sospensione del procedimento sino al deposito della perizia o, comunque, fino a un periodo massimo di sei mesi.
Inoltre, il deposito della CTU determina la definizione del procedimento.

Le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto (20.02.2026), non e’ stata depositata la consulenza tecnica di ufficio o, nel caso previsto dall’articolo 696-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, non e’ stato depositato il processo verbale della conciliazione.