10 Giugno 2009

Ausiliari del traffico – Sanzioni – Competenze – Limiti

“Gli ausiliari del traffico, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano le disposizioni in materia di sosta. Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, quale la sosta in area riservata alla fermata di mezzi pubblici, l’accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico”.

Con la sentenza in epigrafe la Cassazione coglie l’occasione per precisare che il legislatore, con le Leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 23 dicembre 1999, n. 488, ha inteso stabilire che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possono essere svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione “della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi”, specie nei centri urbani (Corte Cost., ord. n. 157 del 2001). _x000d_
In particolare, afferma la S.C. che “l’art. 17, comma 132, l. 127/97, tenuto conto della rilevanza delle funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei all’apparato della pubblica amministrazione e non compresi nel novero di quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (art. 12 C.d.S.), sono legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (in tal senso, v. Cass., 7 aprile 2005, n. 7336)”._x000d_
Prosegue la Corte precisando che il legislatore “ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le “violazioni in materia di sosta” e “limitatamente alle aree oggetto di concessione”, poichè la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati. In tal senso, è significativo che al personale in esame “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli”, ma esclusivamente nei casi previsti dall’art. 158, comma 2, lett. b), c), e d) (art. 68, comma 3, cit.), ovvero “dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta”, “in seconda fila”, “negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata” dei veicoli puntualmente indicati”._x000d_
Nello stesso senso, Cassazione civile, sez. II, sentenza 13 gennaio 2009 n. 51.