22 Ottobre 2018

Avverso il provvedimento cautelare non è ammesso ricorso per Cassazione

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 19 ottobre 2018, n. 26530 (Rel. Rubino)
Avverso il provvedimento cautelare, per sua natura privo di definitività idonea ad incidere con efficacia di giudicato sui diritti controversi, non è ammesso ricorso per cassazione: "Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, essendo in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale: donde l'inammissibilità dell'impugnazione con tale mezzo dell'ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo avverso un provvedimento di natura cautelare o possessoria, ancorché se ne deduca la "abnormità", siccome recante statuizioni eccedenti la funzione meramente cautelare, trattandosi di decisione a carattere strumentale ed interinale, operante per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all'adozione delle determinazioni definitive all'esito di esso, come tale inidonea a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale" (Cass. n. 20954/2017).

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