Avvocati – Divieto di pubblicità – Limiti – Informazione scorretta – Illecito disciplinare – Sussistenza
“Il decoro e la dignità professionali devono sempre essere considerati limiti invalicabili anche nell’esercizio della pubblicità degli avvocati, e pertanto non è sindacabile in sede di legittimità, in quanto non irragionevole, la decisione adottata dal Consiglio nazionale forense che riscontri la relativa violazione nel comportamento di chi abbia tentato di attirare clientela con insegne e offerte non consone a detti principi di decoro e dignità”
Nella sentenza in epigrafe le S.U., oltre a riaffermare in via generale l’insindacabilità delle decisioni assunte dal CNF, giungono a corroborare l’assunta censura per scorretto utilizzo del mezzo pubblicitario._x000d_
La Corte, in particolare, si sofferma sui concetti di decoro e dignità recati dall’art. 38 della legge professionale (Rdl n. 1578/33), piuttosto che sulle innovazioni apportate dall’art. 2, sub b) del D.L. Bersani n. 223/06 (che ha annullato il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, oltre alle caratteristiche del servizio offerto, al prezzo e ai costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità) e dagli artt. 17 e 17 bis del codice deontologico._x000d_
Osservano, al riguardo, le Sezioni Unite che il menzionato art. 38 della legge professionale forense non contiene una specifica tipizzazione d’ipotesi di illecito disciplinare, ma reca concetti giuridici indeterminati, lasciando all’organo decidente (CNF) un margine di apprezzamento – seppur distinto dalla discrezionalità – comunque non controllabile in sede di legittimità. Ed anzi, ad avviso della Corte, il perimetro della norma posta a tutela del decoro e della dignità professionale non è esaurito dalle fattispecie tipiche lesive che possano rinvenirsi nel codice deontologico forense.