15 Ottobre 2018

Azione di rivalsa: non è onere dell’assicuratore provare l’adeguatezza e congruità dell’indennizzo

Cass.Civ., Sez. VI, ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25429 (Rel. Positano)
L'assicuratore ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte di merito ha evidenziato che la pretesa fatta valere in via di rivalsa dalla Compagnia assicuratrice andava disattesa, in difetto di prova idonea circa la congruità e l'adeguatezza dell'indennizzo corrisposto, prova che l'assicuratore non aveva fornito, avendo omesso di indicare elementi utili ad individuare l'adeguatezza dell'importo versato ai danni patiti dai trasportati. Ma, tale affermazione è erronea. L'assicurato può contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità ed alla entità del risarcimento. In applicazione del ricordato principio, qualora il debitore eccepisca la sussistenza di circostanze liberatorie, totali o parziali, dall'obbligo di risarcimento è a carico di colui che formula l'eccezione, l'onere della prova di dette circostanze, come del resto può desumersi dal contenuto dell'articolo 1227 c.c. Non può, quindi, condividersi l'affermazione fatta dalla Corte di Appello che ha posto a carico della compagnia la prova dell'adeguatezza della somma corrisposta ai danni subiti dai trasportati dovendo, invece, la detta prova gravare sull'assicurato o comunque sul proprietario che abbia contestato la congruità dell'importo versato; nello specifico rileva questa Corte che l'assicurato avrebbe potuto intervenire nella procedura stragiudiziale, chiedere l'accesso agli atti e formulare mezzi di prova sulla dinamica e riguardo ai criteri di quantificazione del danno.

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