07 Dicembre 2020

Azione surrogatoria dell’assicuratore in appello in caso di inerzia dell’assicurato

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 17 novembre 2020, n. 26049 (rel. M. Rossetti)
Il mancato esercizio da parte dell'assicurato dei diritti vantati nei confronti dell'assicuratore, "qualunque ne sia il motivo", legittima l'esercizio dell'azione surrogatoria da parte del creditore dell'assicurato anche in sede di appello. Infatti, l'inerzia che giustifica l'azione surrogatoria è un elemento puramente oggettivo della fattispecie, e prescinde dalle motivazioni per le quali il debitore abbia scelto di astenersi dall'esercitare il proprio diritto.
Qualora all'esito del giudizio di primo grado, l'assicurato-danneggiato sia risultato vittorioso nei confronti del responsabile ma quest'ultimo sia risultato soccombente nei confronti dell'assicuratore, e successivamente l'assicurato abbia trascurato di impugnare il capo di sentenza a lui sfavorevole, quel capo può essere impugnato dal danneggiato-assicuratore ex articolo 2900 c.c. per la prima volta in appello.

Ai fini del promovimento dell’azione surrogatoria, è irrilevante la mera possibilità che la scelta dell’assicurato di non impugnare il rigetto della domanda di garanzia da lui proposta nei confronti dell’assicuratore sia stata frutto d’una scelta “ponderata”, e dettata dalla condivisione della decisione di primo grado. L’impossibilità di esercitare l’azione surrogatoria può discendere solo da una chiara manifestazione di volontà da parte del debitore di rimettere il debito ed estinguere l’obbligazione: in tale ipotesi peraltro, esclusa l’esperibilità dell’azione surrogatoria, resterà al creditor debitoris lo strumento dell’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c., nel concorso degli altri presupposti.