02 Febbraio 2007

Cartello tra le Compagnie volto a far lievitare i costi delle polizze r.c.a. – Richiesta di risarcimento da parte del cliente – Esercizio dell’azione – Decorrenza della prescrizione dal pagamento del singolo premio

“In tema di risarcimento del danno subito dal cliente di un’assicurazione per comportamenti anticoncorrenziali volti a costituire, tramite un’intesa orizzontale con altre assicurazioni, un cartello vietato dalla legge per far lievitare i costi delle polizze, il mancato accertamento, da parte dell’Autorità garante, della concorrenza anticompetitiva, non integra impedimento “di diritto” all’esercizio dell’azione, innanzi al giudice ordinario, volta alla declaratoria di nullità dell’intesa e di risarcimento danni, sottraendo unicamente al danneggiato, istante ex art. 2043 c.c., l’avvalimento della “prova” dell’intesa restrittiva consacrata nell’attività provvedimentale dell’Antitrust. Il che vale a rendere indubbiamente più gravoso l’assolvimento dell’onere probatorio incombente su parte attrice, ma non certo “impossibile” l’esercizio del diritto._x000d_
Ne consegue, pertanto, che la decorrenza della prescrizione dell’azione deve essere rapportata al momento in cui il consumatore finale ha versato i singoli ratei del premio illecitamente maggiorato comportando detto accadimento il perfezionamento della fattispecie risarcitoria aquiliana”._x000d_

Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’Appello di Napoli ha statuito che, per ottenere la declaratoria di nullità di un’intesa restrittiva della concorrenza e il risarcimento danni conseguente, l’interessato deve adire il G.O. ex art. 2043 c.c., avendo cura di rispettare il termine quinquennale di prescrizione che, nel caso di specie, decorre dal versamento del premio assicurativo maggiorato._x000d_
Il provvedimento con cui l’Autorità Antitrust accerta la cospirazione anticompetitiva può servire, invero, ad alleggerire l’onere probatorio del danneggiato, ma non può condizionare l’azione risarcitoria: il «danno», nella sua realtà fenomenica, é, infatti, già percepibile e riconoscibile al momento del versamento del premio, quindi, nulla osta all’esercizio del diritto al risarcimento e l’incertezza soggettiva o l’ignoranza del danneggiato, circa l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale, non impedisce la decorrenza del termine prescrizionale._x000d_
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