Cassazione Civile, III Sez., sentenza del 18.10.2011, n. 21508 – Danni da insidia: custodia ex art. 2051 c.c. anche per le strade statali
“[….] il fattore decisivo per l’applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. debba individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l’impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all’uso generale e diretto da parte di terzi, da considerarsi meri indici di tale impossibilità, ma all’esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti.”
Con il primo motivo di ricorso, l’ente pubblico ha dedotto la falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. e chiede alla corte se la responsabilità dell’ente tenuto alla gestione ed alla manutenzione delle strade pubbliche per danni verificatisi agli utenti sia sempre ed in ogni caso inquadrabile nell’ipotesi di responsabilità speciale prevista dall’art. 2051 c.c., come ritenuto dalla corte d’Appello, ovvero se spetti al giudice del merito valutare prioritariamente, caso per caso, l’estensione della strada e le modalità di fruizione da parte dell’utenza, giungendo ad escludere l’inquadramento nell’art. 2051 c.c. in tutti i casi in cui l’evento si sia verificato in strade pubbliche di notevole estensione e grandemente trafficate, nelle quali risulti impossibile operare un controllo ed una vigilanza costanti ed uniformi._x000d_
La censura è stata ritenuta infondata._x000d_
La Corte richiama in primis la pronuncia della Corte Cost. n. 156 del 10.05.1999, la quale ha stabilito che la disciplina di cui all’art. 2051 c.c. non è applicabile alla P.A. Solo allorquando sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità di uso – diretto e generale, da parte di terzi – un continuo controllo, idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti._x000d_
“[….] Ne deriva che, il fattore decisivo per l’applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. debba individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l’impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all’uso generale e diretto da parte di terzi, da considerarsi meri indici di tale impossibilità, ma all’esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti._x000d_
In questa direzione si è orientata negli ultimi anni la giurisprudenza della Cassazione , i cui più recenti arresti hanno segnalato, con particolare riguardo al demanio statale, la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all’estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all’interno della perimetrazione del centro abitato. (cfr. Cass. n. 21328 e 21329/10; 24529/09; 9546/09; 3651/06; 15384/06)._x000d_
Nella specie, la Corte territoriale, condividendo espressamente tale indirizzo ha affermato, quanto alle premesse in diritto, che riconducendo la responsabilità del custode della strada nell’ambito della responsabilità presunta ex art. 2051 c.c., si valorizzano adeguatamente , in ordine alla colpa, le circostanze relative alla custodia delle strade, ossia i caratteri dell’estensione e dell’uso diretto della cosa da parte della collettività, che non attengono alla struttura della fattispecie e possono valere ad escludere la presunzione di responsabilità gravante sul custode solo ove questi dia la prova che l’evento dannoso presenta i caratteri dell’imprevedibilità e della inevitabilità._x000d_
In fatto (e sempre coerentemente con l’orientamento qui ribadito), ha ritenuto che la responsabilità dell’ente nella determinazione del sinistro dipendesse dal mancato intervento manutentivo diretto alla rimozione del fango e dei detriti dalla sede stradale, su un’arteria importante di raccordo, sulla quale i detriti erano stato trasportati dalle piogge torrenziali verificatesi il giorno prima, senza che il giorno successivo, in cui si verificò il sinistro, fossero stati rimossi o, quantomeno, fosse stata predisposta un’idonea segnalazione del pericolo._x000d_
Non vi è dubbio, infatti, che, tenuto conto della natura e della tipologia delle cause determinanti il danno, il custode doveva ritenersi nella specie obbligato a controllare lo stato della strada ed a mantenerla in condizioni ottimali d’impiego, dato che la presenza di fango e detriti a seguito di pioggia torrenziale rappresentava fattore di rischio conosciuto o conoscibile a priori dal custode […] ”