RCA: il massimale è rilevabile d’ufficio

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 17 giugno 2019, n. 16148 (rel. A. Scrima)

In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 19 e 21 della legge n. 990 del 1969, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo per l'appunto a configurare ed a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato (Cass. 29/03/2006, n. 7247; Cass. 13/12/2012, n. 22893).
Peraltro, in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e per la ipotesi disciplinata dagli artt. 19 e 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, i decreti con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali di legge indicati nella allegata tabella "A" , richiamata dall'art. 21 della legge medesima, hanno natura di atti normativi, sebbene non di rango primario, e, quindi, si presumano noti al giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata (Cass. 14/05/2013, n. 11552).

Terzo trasportato: risarcimento integrale da ciascuno dei responsabili, purchè nella causa petendi sia indicata la posizione di passeggero

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 17 giugno 2019, n. 16143 (rel. A. Scrima)

Il diritto del trasportato all'integrale risarcimento del danno costituisce una pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass. 31/03/2008, n. 8292, e 20/10/2014, n. 22228), a condizione che questi non sia anche proprietario del mezzo (in questo senso va rettamente intesa la sentenza 25/11/2008, n. 28062; v. anche Cass. 16/04/2015, n. 7704). In particolare, è stato precisato che il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art. 2055 cod. civ., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse, trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria (Cass. 20/10/2014, n. 22228).
È necessario, però, che tale risarcimento sia richiesto utilizzando come causa petendi la posizione di trasportato; e ciò sia che venga fatto valere il proprio diritto al risarcimento dei danni nei confronti del solo conducente del mezzo sul quale la vittima viaggiava, sia che venga fatto valere nei confronti del conducente del mezzo antagonista, sia, infine, nell'ipotesi in cui si agisca nei confronti di entrambi. In altri termini, il danneggiato deve indicare che, proprio in quanto trasportato, egli ha diritto all'integrale risarcimento e può chiederlo, a sua scelta, a ciascuno dei responsabili.

Mancato uso delle cinture di sicurezza – Concorso colposo del terzo trasportato deceduto – Riduzione proporzionale del risarcimento

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 27 marzo 2019, n. 8443 (rel. S. Guizzi)

In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima.

Quando l’accertamento strumentale non è indispensabile

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 18 aprile 2019, n. 10819 (Rel. Di Florio)

La norma di cui all'art. 139 co. 2 Dlgs 209/2005, come modificato dall'art. 32 co 3-ter e 3 quater DL 1/2012 , convertito con L. 27/2012, deve essere interpretata nel senso di imporre un accertamento rigoroso in rapporto alla singola patologia, tenendo presente che vi possono essere situazioni nelle quali, data la natura della malattia e la modestia della lesione, l'accertamento strumentale risulta, in concreto, l'unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede; ma di non ignorare che sono possibili casi in cui si possa giungere ad una diagnosi attendibile anche senza ricorrere a detti accertamenti, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico legale e dell'esperienza clinica dello specialista, mediante le quali dovranno essere rassegnate al giudice conclusioni scientificamente documentate e giuridicamente ineccepibili, che è ciò che, soltanto, la legge attualmente richiede.

Responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale e accertamenti di merito

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 23 aprile 2019, n. 11189 (Rel. Cirillo)

In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze Cass. 23 febbraio 2006, n. 4009, Cass. 25 gennaio 2012, n. 1028 e Cass. 30 giugno 2015, n. 13421, nonché l'ordinanza 22 settembre 2017, n. 22205).

Il valore probatorio del rapporto della polizia municipale

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 1 aprile 2019, n. 9037 (Rel. Scalisi)

L'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.

Polizza infortuni: la reticenza nella compilazione del questionario è causa di annullamento

Trib. Gela, 5 aprile 2019, n. 179

Le dichiarazioni rese e sottoscritte dall’assicurando nel questionario sanitario propedeutico alla conclusione della polizza infortuni sono senza dubbio riferibili allo stesso, il quale non può dolersi del fatto che l’agente assicurativo avesse – in tesi – precompilato “frettolosamente” il modulo, né del fatto che non fosse stato posto in grado di esaminare personalmente le domande del questionario, di leggerle compiutamente e con attenzione, né di comprendere il loro pieno significato e di rispondere adeguatamente, in quanto, avendo sottoscritto le dichiarazioni rilasciate e le condizioni ivi contenute, aveva l’onere di verificare le stesse e, non avendo agito in tale senso, deve ritenersi sussistere una responsabilità a suo carico. La reticenza volontariamente perpetrata dall’assicurando – il quale aveva omesso l’indicazione di specifiche e pregresse patologie – incidendo sul consenso dell’assicuratore, non può non condurre all’annullamento della polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 1892 c.c.

La legge n. 145 del 2018, nel modificare i criteri di calcolo del danno differenziale, non ha efficacia retroattiva

Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 27 marzo 2019, n. 8580 (Rel. Ponterio)

La legge n. 145 del 2018 ha inciso sui criteri di calcolo del danno cd. differenziale, modificando le voci da prendere in esame per determinare il quantum che, secondo il disposto dell'art. 10, comma 6, "ascende a somma maggiore dell'indennità liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto"; correlativamente, è stato modificato il quantum di ciò che l'Istituto può pretendere in via di regresso nei confronti del responsabile civile. Sostanzialmente, la finanziaria del 2019 ha imposto, ai fini del calcolo del danno differenziale, l'adozione di un criterio di scomputo "per sommatoria" o "integrale", anziché "per poste", con conseguente diritto di regresso dell'Istituto per "le somme a qualsiasi titolo pagate".
La legge finanziaria del 2019, nel mutare i criteri di calcolo del danno differenziale rendendo indistinte le singole poste (di danno biologico e patrimoniale) oggetto specularmente di risarcimento civilistico e di tutela indennitaria Inail, ha direttamente inciso sul contenuto di danno differenziale, cioè sulle componenti dello stesso, con inevitabili ripercussioni sulla integralità del risarcimento del danno alla persona, principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass., S.U., n. 26972/2008). L'applicazione del citato art. 1, comma 1126 nei giudizi in corso determinerebbe, in base a quanto detto, il disconoscimento di effetti, riconducibili agli infortuni verificatisi e alle malattie denunciate prima dell'1.1.19, già prodotti dai suddetti fatti generatori e si porrebbe, quindi, in violazione del divieto di retroattività di cui all'art. 11 delle preleggi.
Deve quindi affermarsi che le modifiche dell'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, introdotte dall'art. 1, comma 1126, della L. n. 145 del 2018, non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima dell'1.1.2019, data di entrata in vigore della citata legge finanziaria; quindi la novella in esame non ha rilievo nel presente procedimento che ha ad oggetto una malattia professionale denunciata prima dell'entrata in vigore della legge n. 145 del 2018.

Responsabilità da sinistro stradale e valore probatorio del modulo di constatazione amichevole d’incidente

Cass. Civ., Sez. III, senteza 27 marzo 2019, n. 8451 (Rel. Guizzi Stefano Giaime)

"In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio" (Cass. Sez. III, sentenza 25 giugno 2013, n. 15881, in senso analogo anche Cass. Sez. III, sentenza 17 settembre 2013, n. 21161; Cass. Sez. III, ordinanza 20 febbraio 2018, n. 4010, non massimata). In particolare, è stata fatta salva - nella giurisprudenza di questa Corte - la possibilità per l'adito giudicante di accertare "che la dichiarazione resa [...] nel modulo di contestazione amichevole di incidente" sia "incompatibile con la dinamica del sinistro", e ciò proprio in base ad elementi come quelli valorizzati, nella specie, dalla sentenza impugnata, ovvero, "alla luce dell'entità dei danni riportati" dal veicolo dell'attore, "della situazione dei luoghi", nonché "della mancanza di un qualsivoglia danno a carico del conducente" antagonista. Difatti, la verifica di tale "incompatibilità logica" - secondo questa Corte - "si pone come una sorta di momento antecedente rispetto all'esistenza ed alla valutazione della dichiarazione confessoria" contenuta nel "CID", fermo, peraltro, restando (essa precisa) che essa resterebbe "oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., e dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché della sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite di questa Corte" (così, in motivazione, Cass. Sez. III, sent. n. 15881/2013). D'altra parte, si è anche affermato che "tra le prove idonee a vincere la suddetta presunzione rientra ovviamente anche la incompatibilità materiale tra i danni riportati tra i due veicoli coinvolti nel sinistro" (così, Cass. Sez. VI-3, ordinanza 17 aprile 2018, n. 13951, non massimata), ovvero proprio taluno degli elementi valorizzati dalla sentenza sottoposto al vaglio di questa Corte.

Nelle polizze unit linked miste deve sussistere il rischio demografico

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 5 marzo 2019, n. 6319 (Rel. Di Florio)

Nelle polizze unit linked, caratterizzate dalla componente causale mista ( finanziaria ed assicurativa sulla vita ), anche ove sia prevalente la causa "finanziaria", la parte qualificata come "assicurativa" deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del "rischio demografico" rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento. Il giudice di merito dovrà valutare, con adeguata e logica motivazione se, in relazione a tali indici, la misura prevista sia in grado di integrare concretamente il "rischio demografico".