Secondo l'interpretazione maggioritaria nella giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di assicurazione per responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa
pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza e la misura del massimale, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garanzia proposta dall'assicurato a prescindere da qualsiasi limite di massimale (sentenza 18 febbraio 2016, n. 3173).
Questo principio è stato ribadito e ulteriormente chiarito nella giurisprudenza successiva, la quale ha affermato che l'assicuratore ha l'onere di dimostrare l'esistenza e la misura del massimale nel rispetto delle preclusioni processuali, senza che assuma rilievo la circostanza che al momento dell'introduzione del giudizio quel massimale non fosse stato ancora superato (ordinanza 21 ottobre 2019, n. 26813).
La più recente sentenza 13 ottobre 2021, n. 27913, nel dare continuità a tali principi, ha aggiunto che gli stessi trovano applicazione
anche nel caso di successiva erosione del massimale e ha ribadito che l'allegazione e la prova circa l'esistenza e la misura di quest'ultimo, «riguardando un'eccezione in senso stretto, debbono avvenire nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie stabilite dagli artt. 167 e 183 C. P.C.».
In tal senso l'eccezione di esistenza e di eventuale superamento del massimale si differenzia dall'eccezione di inoperatività della polizza la quale, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto, costituisce una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda (sentenze 3 luglio 2014, n. 15228, e 12 luglio 2019, n.
18742).