Assicurazione contro i danni per conto altrui – Nulla la clausola che nega legittimazione processuale all’assicurato ai fini dell’indennizzo
Nell'assicurazione contro i danni per conto altrui è nulla la clausola che neghi all'assicurato - nella specie, accordandoli al solo contraente - la facoltà di partecipare alle operazioni di stima del danno e la liquidazione dell'indennizzo e, in ogni caso, il diritto di agire in giudizio per ottenere il pagamento.