Assicurazione contro i danni per conto altrui – Nulla la clausola che nega legittimazione processuale all’assicurato ai fini dell’indennizzo

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 23 giugno 2025, n. 16787 (rel. M. Rossetti)

Nell'assicurazione contro i danni per conto altrui è nulla la clausola che neghi all'assicurato - nella specie, accordandoli al solo contraente - la facoltà di partecipare alle operazioni di stima del danno e la liquidazione dell'indennizzo e, in ogni caso, il diritto di agire in giudizio per ottenere il pagamento.

Iura novit curia – Il giudice può riqualificare la domanda

Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, sentenza 14 luglio 2025, n. 1087

In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all’art. 113 co. 1 c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. II, 08/05/2024, n.12534).

Danni causati da cani randagi – Oneri probatori – Colpa e nesso di causalità – Comune non è legittimato passivo

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 23 giugno 2025, 16788 (rel. M. Rossetti)

La responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell’art. 2043 c.c.; pertanto, la persona danneggiata da un cane randagio che intenda agire per il risarcimento ha l’onere di provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito. La colpa della pubblica amministrazione non può tuttavia essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio c.d. della concretizzazione del rischio (il quale è criterio di spiegazione causale, e non di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell’avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno.

Esclusa l’applicabilità della disciplina dell’art. 2052 c.c., la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull’ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi.

Pedone – Concorso di colpa – Responsabilità al 50% per attraversamento fuori dalle strisce

Tribunale di Sciacca, sentenza 24 giugno 2025, n. 225 (g. V. Del Rio)

Nel caso di un pedone che attraversa la strada in un tratto in curva e privo di strisce pedonali, deve concludersi per una responsabilità concorrente del sinistro occorso ascrivibile alle parti nella misura del 50% ciascuno. Nel caso di specie, può affermarsi, da un lato, la responsabilità del conducente del veicolo il quale non ha offerto elementi idonei a far ritenere superata la presunzione di colpa posta a suo carico ex art. 2054 comma 1, c.c. dimostrando di avere posto in essere tutte le cautele idonee ad evitare il danno e, in particolare, di avere compiuto una manovra di emergenza volta ad evitare l’investimento e, dall’altro, la responsabilità del pedone, considerata l’accertata condotta imprudente di quest'ultimo che attraversava in curva in un punto ove non vi sono strisce pedonali, così contribuendo al verificarsi del sinistro, con conseguente applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.

FGVS – Veicolo non identificato – Oneri probatori a carico del danneggiato

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 15 aprile 2025, n. 9845 (rel. P. Gianniti)

In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 209 del 2005), al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.

Professione forense – Compensi – Interessi legali al tasso per le transazioni commerciali

Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 10 giugno 2025, n. 15527 (rel. P.Papa)

Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense devono essere riconosciuti al professionista gli interessi al tasso previsto per le transazioni commerciali, ex art. 2 e 5 d.lgs. 231/2002, in applicazione del quarto comma dell’art. 1284 cod. civ. e non al tasso legale di cui al primo comma dell’art. 1284 cod. civ.
Inoltre, deve stabilirsi quale decorrenza iniziale degli interessi la data della messa in mora o la data della domanda giudiziale e non la data di pubblicazione del provvedimento.

Sinistro – Caso fortuito – Malore – Oneri probatori – Concorso dell’attore

Tribunale di Catania, sezione quinta civile, sentenza 13 giugno 2025, n. 3094 (g. C.G. Cosentino)

In tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 cod. civ., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile. La prova del fortuito può essere fornita dal danneggiante anche a mezzo di presunzioni, purchè gravi, precise e concordanti (Cass. Civ., n.13268/2006).
Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie emerge che il sinistro sia stato causato da un malore del conducente, da considerarsi evento imprevedibile ed inevitabile, ricompreso nell’ipotesi del caso fortuito.

Macropermanenti – Liquidazione – TUN – Applicazione retroattiva

Tribunale di Catania, quinta sezione civile, sentenza 23 maggio 2025, n. 2722 (g. F. Cardile)

Trattandosi di strumento normativo regolamentare, la nuova tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (DPR n. 12 del 13/01/2025), se pur in diritto trova applicazione esclusivamente per i sinistri verificatisi in data successiva alla sua entrata in vigore (5 marzo 2025), costituisce in via analogica, e con preferenza rispetto al sistema tabellare preesistente, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cc.