Compiuta giacenza – 10 giorni – Esclusa scadenza sabato

Cassazione Civile, ordinanza 25 giugno 2025, n. 17127 (rel. P. Papa)

Il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 deve essere qualificato come termine "a decorrenza successiva" e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale e che esso deve ritenersi compreso fra quelli "per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza" di cui all'art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il "dies ad quem" del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (Cass. Sez. unite, 01/02/2012, n. 1418). In applicazione di tale principio, la notifica del decreto ingiuntivo si era perfezionata il 9/11/1/2017 e l'opposizione, essendo stata notificata in data 17/2/2017, doveva considerarsi tempestiva, risultando rispettato il termine di 40 giorni stabilito dall'art. 641, primo comma, cod. proc. civ.

Certificate of Reforestation 2026

Lo Studio Spagnolo & Associati prosegue il suo impegno nella partecipazione al programma di riforestazione, attraverso lo smaltimento efficace e controllato dei toner.
In particolare, quest'anno partecipa alla riforestazione in Romania e ottiene l’allegato certificato PrintReleaf.

Liquidazione onorari e diritti Avvocati – Rito sommario

Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 7 gennaio 2026, n. 354 (rel. D. Cavallari)
Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 7 gennaio 2026, n. 356 (rel. D. Cavallari)
Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 7 gennaio 2026, n. 363 (rel. D. Cavallari)

La controversia di cui all'art. 28 della legge n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur. Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34,35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14.
La controversia di cui all'art. 28 della legge n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 anche quando il detto cliente contesti la pretesa di controparte proponendo un'eccezione di avvenuto adempimento. (Cass. Civ. n. 354/2026)

Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati soggette al rito di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 sono quelle in cui l'avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale, restando, invece, esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa o davanti, comunque, a giudici speciali. (Cass. Civ. n. 356/2026)

L'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 150 del 2011 ha fissato un rigido sbarramento per il mutamento del rito, attraverso la previsione di un termine perentorio coincidente, fino alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla legge n. 197 del 2022, con la prima udienza di comparizione delle parti, non essendo il detto mutamento privo di conseguenze per le parti in relazione al regime di impugnazione; mentre, infatti, l'ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all'art. 14, comma 4, del menzionato decreto, la sentenza è impugnabile con l'appello. (Cass. Civ. n. 363/2026)

Danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno – Criteri di liquidazione

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 5 agosto 2025, n. 22584 (rel. M. Rossetti)

L'accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, conseguente a lesioni personali, patito da un soggetto già percettore di reddito, deve avvenire:
a) accertando l'entità dei postumi permanenti;
b) accertando la compatibilità tra i postumi e l'impegno fisico o psichico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima;
c) valutando se l'eventuale incompatibilità tra postumi e mansioni comporti, in atto od in potenza, una presumibile riduzione patrimoniale.
Deve invece escludersi che gli accertamenti suddetti possano compiersi in abstracto, chiedendo al medico-legale di quantificare in punti percentuali la c.d. "incapacità lavorativa specifica", e moltiplicando il reddito perduto per la suddetta percentuale.
Sebbene il danno da lucro cessante causato dall'incapacità di lavoro possa dimostrarsi anche col ricorso alle presunzioni semplici, deve escludersi ogni automatismo tra il grado percentuale di invalidità permanente e l'esistenza del suddetto danno.

Deposito telematico – Errore imprevisto – Rimessione in termini

Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 3 dicembre 2025, n. 31493 (rel. M. Mocci)

L'istituto della rimessione in termini presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo.
In riferimento all'art. 16 bis, comma 7, del. d.l. n. 179/2012, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC, o seconda PEC) determina il momento di perfezionamento provvisorio del deposito telematico e costituisce il riferimento temporale per la verifica della tempestività. Tuttavia, tale perfezione è condizionata al buon esito delle successive fasi di controllo automatico (terza PEC) e di accettazione da parte della cancelleria (quarta PEC). Solo con l'accettazione definitiva si realizza l'efficacia rituale del deposito, con conseguente conoscibilità dell'atto. In caso di mancato completamento dell'iter il deposito, pur perfezionato, è inefficace e inidoneo a produrre effetti sostanziali (Sez. 3, n. 19307 del 07 luglio 2023). Pertanto, la parte che riceva solo le prime tre PEC può ritenere rispettati i termini di deposito, ma l'efficacia definitiva sorge solo con la quarta PEC; in assenza di questa o in caso di esito negativo, la parte non decade automaticamente ma è tenuta a porre tempestivo rimedio mediante nuovo deposito o istanza di rimessione in termini, considerata la possibilità di continuità con il primo deposito ai fini della tempestività.

Modifica organo giudicante dopo la precisazione delle conclusioni – Nullità della sentenza

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 15 dicembre 2025, n. 32618 (C. Graziosi)

Per tutelare l'esercizio del diritto di difesa, qualora venga effettuata sostituzione del giudice monocratico o di un componente del giudice collegiale dopo la precisazione delle conclusioni, si deve, pena nullità della pronuncia che ne è derivata, verificare una regressione della sequenza procedurale, ovvero convocare nuovamente le parti perché precisino di nuovo le conclusioni, il che ovviamente è tanto possibile quanto doveroso anche in un rito telematico; e il vizio che insorge qualora non si rispetti le regole genera nullità relativa, da far valere impugnando ai sensi dell'articolo 161, primo comma, c.p.c., per evitare la sanatoria che deriverebbe dal difetto di impugnazione.

Erede con beneficio di inventario – Esclusi sovraindebitamento e procedure di composizione della crisi

Cassazione Civile, sezione prima, sentenza 18 novembre 2025, n. 30412 (rel. A. Zuliani)

L'erede che accetta con beneficio d'inventario l'eredità devolutagli da un soggetto prospettato quale consumatore sovraindebitato non è legittimato a proporre domanda per la ristrutturazione dei debiti del de cuius ai sensi del c.c.i.i. con riferimento allo "stato" in cui questi versava, in quanto - nel mentre non può presentare il ricorso "in luogo" o "in sostituzione" del defunto - difetta nella sua persona il presupposto oggettivo del sovraindebitamento, dal momento che proprio il beneficio d'inventario impedisce che la dedotta insostenibilità dei debiti patita dal de cuius si traduca in uno "stato di crisi o di insolvenza" dell'erede.