Responsabilità ex art. 2051 c.c.: il committente è “custode” sino a che l’area di cantiere non sia stata completamente delimitata e chiusa al traffico
La stipula, da parte dell'amministrazione comunale, di un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori sulla pubblica via, non priva l'amministrazione committente della qualità di custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sino a quando l'area di cantiere non sia stata completamente enucleata e delimitata, e sia stato vietato su di essa il traffico veicolare e pedonale, con conseguente affidamento all'esclusiva custodia dell'appaltatore. La realizzazione di un cantiere stradale su parte di una strada che continui, nella parte non occupata, ad essere aperta al pubblico transito, non priva l'ente proprietario della qualità di "custode" della porzione di strada rimasta percorribile.