14 Marzo 2018

Cessione del credito derivato da sinistro stradale: eccezioni opponibili e oneri probatori.

Cass. Civ., sez. III, sentenza 13 marzo 2018, n. 6020
La cessione di un credito traente titolo da un'obbligazione extracontrattuale, una volta notificata al debitore, realizzando un fenomeno di successione nel lato attivo dell'obbligazione, non determina uno snaturamento dell'obbligazione da cui trae origine il credito. Ne consegue che l'accettazione del debitore (nella specie, tacita) della cessione del credito non ha natura di riconoscimento di debito, tale da invertire l'onere probatorio in ordine alla sussistenza o meno del medesimo; alla stessa stregua, il rifiuto di adempimento (nella specie, parziale) da parte del debitore ceduto non determina un'inversione dell'onere della prova, che grava sul cessionario in ragione della natura dell'obbligazione sottostante. Pertanto, nell'ipotesi in cui la cessione del credito si ricolleghi a un'obbligazione risarcitoria di tipo extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., in ragione della quale il creditore originario è tenuto a provare ogni elemento costitutivo del danno subito e della relativa pretesa di risarcimento, in caso di contestazione totale o parziale del credito, il creditore cessionario è tenuto a soddisfare il relativo onere probatorio.