19 Novembre 2018
Cessione di credito
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 16 novembre 2018, n. 29608 (Rel. Caiazzo)
La cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia pro solvendo e non già pro soluto, con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto. Talché è applicabile il principio per il quale in tema di cessione del credito in luogo dell'adempimento, ai sensi dell'art. 1198 c.c., grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto (Cass., n. 15677/2009).